Sentenza Breve nº 5480 da Council of State (Italy), 07 Novembre 2014

Data di Resoluzione07 Novembre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto ad ambedue i ricorsi:

della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. IV n. 2218/2014, che ha accolto il ricorso di primo grado n. 2823 del 2012 (proposto dalla s.r.l. Viganò Alta Moda contro il Comune di Milano), concernente la regolamentazione dei subentri nei locali destinati ad uso commerciale, posti nella Galleria Vittorio Emanuele II;

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale n. 7805 del 2014, proposto dal Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Ruggero Meroni e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

La s.r.l. Viganò Alta Moda, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

Visti gli atti d'appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi della s.r.l. Viganò Alta Moda e l'atto di costituzione del Comune di Milano nel giudizio n. 7989 del 2014;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Mandarano, Gattamelata e Tanzarella;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che le parti hanno aderito alla segnalazione del presidente del collegio, il quale ha prospettato che, al termine della camera di consiglio, la causa sarebbe stata decisa con una sentenza, pubblicata nel rispetto dei termini ordinari, e non con una ordinanza cautelare;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

sul ricorso numero di registro generale 7989 del 2014, proposto dall'Associazione Salotto di Milano, dalla s.p.a. Cielo, dalla s.a.s. Archenti di Pozzi Archenti Paolo, dai signori Paolo Pozzi Archenti, Silvana Archenti e Silvia Roncoroni, dalla s.r.l. Ride, dalla s.r.l. Sogeria, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n..44;

la s.r.l. Viganò Alta Moda, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Sala, Claudio Sala e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso l'avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

Il Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Ruggero Meroni, Irma Marinelli ed Anna Maria Pavin, con domicilio eletto presso l'avvocato Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

  1. Il Comune di Milano è proprietario dei locali ad uso commerciale, siti all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II.

    L'Amministrazione comunale ha emanato nel corso del tempo alcuni regolamenti, che hanno previsto l'emanazione di concessioni per la gestione e l'utilizzazione di questi locali.

    Con la delibera n. 1497 del 13 luglio 2012, impugnata in primo grado, la giunta comunale di Milano ha approvato le ?linee di indirizzo per la regolamentazione dei subentri in corso di concessione nei locali di proprietà comunale ad uso commerciale?, siti all'interno della Galleria.

    Per quanto rileva nel presente giudizio, tale delibera ha consentito ai concessionari di concludere contratti di cessione di azienda o di rami d'azienda, attribuendo all'Amministrazione il potere di valutare la compatibilità della subentrante attività commerciale con le esigenze di decoro della Galleria e prevedendo che la cessionaria ? per il periodo di efficacia residua della concessione, avente comunque la durata massima di dodici anni ? è tenuta a corrispondere il doppio del canone in precedenza corrisposto dalla concessionaria cedente.

  2. Con il ricorso di primo grado n. 2823 del 2012, proposto al TAR della Lombardia, la s.r.l. Viganò Alta Moda ha impugnato la delibera n. 1497 del 13 luglio 2012, censurando in particolar modo la norma regolamentare con cui il Comune ha disciplinato il cambiamento dell'insegna o della destinazione d'uso o del marchio, stabilendo che il subentrante - per il periodo rimanente della concessione ? debba corrispondere il doppio del canone corrisposto dal precedente concessionario.

    2.1. In punto di fatto, la società ha concluso in data 6 giugno 2008 la convenzione con il Comune, avente l'efficacia di dodici anni, ed ha poi concluso in data 6 ottobre 2011 un contratto di cessione di ramo d'azienda (con la società Morellato), condizionato sospensivamente al rilascio della autorizzazione comunale.

    La società concessionaria ha dato comunicazione di tale contratto in data 8 novembre 2011 al Comune e nel mese di dicembre ha chiesto il rilascio della autorizzazione.

    Il Comune ha respinto l'istanza con l'atto n. 17 del 10 gennaio 2012, impugnato con un distinto ricorso al TAR (n. 896 del 2012).

    2.2. A fondamento del...

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