Sentenza Breve nº 5283 da Council of State (Italy), 27 Ottobre 2014

Data di Resoluzione27 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Pajno, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. della PROVINCIA di TRENTO, n. 195/2014, resa tra le parti, concernente la procedura di affidamento in appalto dei lavori di completamento e ristrutturazione dell'acquedotto di Rava ? IV lotto

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 5250 del 2014, proposto da:

Costruzioni Casarotto s.r.l., Burlon s.r.l., Impianti Casetta s.r.l., Stroppa Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano Sacchetto e Oliver Cristante, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, Borgo Pio 44;

Provincia Autonoma di Trento;

Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti della Provincia di Trento;

Comune di Strigno;

Zortea s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l'avv. Sacchetto;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Le società facenti parte del costituendo RTI con capogruppo la Costruzioni Casarotto s.r.l. impugnano nel presente giudizio gli atti della procedura di affidamento in appalto dei lavori di completamento e ristrutturazione dell'acquedotto di Rava - quarto lotto, indetta dall'Agenzia regionale per gli appalti e i contratti (APAC) della Provincia autonoma di Trento, su delega del Comune di Strigno, con bando pubblicato il 24 maggio 2012.

    Il predetto RTI si classificava al primo posto della graduatoria, ottenendo conseguentemente l'aggiudicazione dell'appalto, che tuttavia veniva annullata in autotutela dall'amministrazione, perché all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti emergeva a carico del socio di maggioranza sig. Paolo Stroppa della mandante Stroppa Costruzioni s.r.l., società con meno di quattro soci, un precedente penale [violazione degli artt. 44, lett. c), t.u. edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001 e 81 t.u. beni culturali e paesaggistici, di cui al d.lgs. n. 42/2004]. La Provincia disponeva pertanto la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e l'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che l'aggiudicazione in favore della Zortea s.r.l.

  2. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento respingeva l'impugnativa.

    Il giudice di primo grado premetteva in fatto che il bando di gara aveva imposto ai concorrenti (punto 4.1) di dichiarare tutte le sentenze penali riportate dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), cod. contratti pubblici ?senza distinzione alcuna? e che era incontroversa l'omissione dichiarativa rilevata dalla...

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