Sentenza nº 5313 da Council of State (Italy), 27 Ottobre 2014

Data di Resoluzione27 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione I, n. 634/2010

sul ricorso numero di registro generale 7406 del 2010, proposto dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Olivieri, Augusto Tortorelli e Marco Passalacqua, con domicilio eletto presso Mario Olivieri in Roma, via Salaria, n. 259

Autorità Portuale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tepore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Portuale di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Cocchi per delega dell'avvocato Tortorelli e l'avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

La Compagnia unica lavoratori merci varie Paride Batini società cooperativa (d'ora in poi: ?la CPB appellante? o ?la società appellante?) riferisce di essere la più antica società di servizi operante nel porto di Genova e di avere in atto con l'Autorità Portuale di Genova (d'ora in poi: ?l'APG appellata? o ?l'Autorità appellata?) un contenzioso avente ad oggetto l'occupazione di una porzione demaniale ubicata nella zona di Viale Africa, utilizzata dall'appellante quale sede operativa della propria scuola portuale.

Riferisce, altresì, di aver proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (n.r.g. 1079/2009) per ottenere l'annullamento:

a) dell'atto in data 21 luglio 2009, con il quale l'Autorità portuale di Genova ha imposto all'appellante il pagamento di euro 95.806,55 (oltre interessi) per l'occupazione sine titulo dell'area in questione, protrattasi dal 1° gennaio 2004 al 19 dicembre 2006.

b) dell'atto in data 4 agosto 2009, con il quale la medesima Autorità ha rideterminato in aumento l'importo dovuto per il canone di occupazione dell'area destinata alla sede operativa della scuola portuale per il periodo compreso fra il 20 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito:

- ha accolto in parte il ricorso in relazione all'aspetto sub a) e, conseguentemente, ha annullato l'atto in data 21 luglio 2009 per la parte in cui presupponeva l'occupazione sine titulo anche per il periodo successivo al 1° agosto 2008 (periodo durante il quale, in realtà, l'occupazione non poteva ritenersi abusiva per essere medio tempore intervenuto un titolo concessorio i cui effetti si esplicavano ? appunto ? a far data dal 1° agosto 2008);

- ha respinto il ricorso in relazione all'aspetto sub b) in relazione alle rideterminazione (in aumento) del canone dovuto per il periodo dal 20 dicembre 2006 al 31 dicembre 2008.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla CPB la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi che saranno descritti in parte motiva.

Si è costituita in giudizio l'APG la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Alla pubblica udienza del 1° luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

  1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello dalla Compagnia unica lavoratori merci varie Paride Batini società cooperativa (d'ora in poi: ?la CPB appellante? o ?la società appellante?), operante nel settore dei servizi portuali nell'ambito del porto di Genova, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 634/2010 con cui è stato accolto (ma solo in parte e in relazione ai soli indennizzi relativi al periodo successivo al 1° agosto 2006) il ricorso avverso le note con cui l'Autorità: a) ha imposto il pagamento di euro 95.806,55 (oltre interessi) per l'occupazione sine titulo dell'area protrattasi dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006; b) ha rideterminato in aumento l'importo dovuto per il canone di occupazione dell'area destinata alla sede operativa della scuola portuale, anche in relazione all'anno 2009.

    Il presente ricorso ha ad oggetto le sole aree destinate a sede operativa della scuola portuale (mentre per ciò che riguarda le restanti aree occupate dalla CPB appellante nell'ambito del Porto di Genova ? area di Viale Africa - è stato proposto il ricorso in appello n. 7405/2010, definito con sentenza in pari data).

    2.1. In via preliminare il Collegio osserva che, ai sensi dell'articolo 9 cod. proc. amm., non si fa luogo nella presente sede di appello a scrutinare la sussistenza dei presupposti per affermare la giurisdizione del Giudice amministrativo, non essendo stati proposti specifici motivi di impugnativa avverso il capo della sentenza che in modo esplicito ha statuito sulla giurisdizione (il primo Giudice ha stabilito al riguardo che la giurisdizione del Giudice amministrativo deve essere affermata in quanto si fa questione di un'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la cui fonte deriva dall'esercizio di una potestà autoritativa dell'amministrazione preposta alla gestione del porto genovese).

    2.2. Ancora in via preliminare il Collegio osserva che non può essere condiviso il passaggio della sentenza con cui si è affermato che la cognizione in ordine al contenuto degli atti negoziali stipulati fra le parti (cognizione che, per quanto fra breve si dirà, assume rilievo del tutto centrale ai fini della decisione) sarebbe espletata solo in via incidentale e senza possibilità di formare res iudicata.

    La tesi espressa dal primo Giudice (evidentemente basata sulla previsione di cui all'articolo 10 cod. proc. amm. in tema di ?cognizione incidentale a questioni pregiudiziali?) potrebbe risultare condivisibile soltanto laddove la presente controversia riguardasse materie ricadenti nella giurisdizione generale di legittimità. Essa, tuttavia, non può essere condivisa in relazione alle vicende di causa, atteso che la ritenuta giurisdizione del Giudice amministrativo deve qui essere ricondotta all'ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b) cod. proc. amm. (controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici), con conseguente inapplicabilità delle disposizioni limitative di cui al richiamato articolo 10 cod. proc. amm.

  2. Tanto premesso in via generale, è ora possibile passare all'esame puntuale dei motivi di appello.

    3.1. Con il primo motivo (?Sulla transazione del 2006 e la relativa precisazione interpretativa contenuta nella nota del Presidente dell'Autorità portuale del 19-6-2007?) la CPB appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha esaminato e interpretato l'atto dell'APG in data 29 dicembre 2006 (rubricato ?Accordo transattivo tra Autorità portuale di Genova / Compagnia Unica soc. coop. a r.l.?), concludendo nel senso che esso non fosse qualificabile come contratto di transazione ai sensi dell'articolo 1965 cod. civ. (difettandone i presupposti), bensì quale atto unilaterale di ricognizione di debito da parte dell'APG (articolo 1988 cod. civ.) con contestuale, parziale remissione del debito da parte della CPB appellante ai sensi dell'articolo 1236 cod. civ.

    Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per avere erroneamente qualificato l'atto dell'APG in data 19 giugno 2007 quale mera proposta negoziale finalizzata (per la prima volta) alla stipula di un contratto di transazione, attraverso il quale l'APG avrebbe effettivamente rinunziato - nell'ottica di cui all'articolo 1965 cod. civ. - a una parte delle proprie pretese (quelle relative ai canoni di occupazione per cui è causa) e per aver ritenuto che tale proposta non si fosse mai perfezionata per non essere intervenuto il consensus in idem placitum da parte della CPB appellante.

    Contrariamente a quanto ritenuto da primi Giudice, infatti:

    a) all'atto dell'APG in data 29 dicembre 2006 sarebbe certamente da riconoscere natura transattiva, volta a definire tra le parti ogni questione anche economica relativa all'occupazione da parte della CPB appellante dell'area di Viale Africa per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006;

    b) al successivo atto dell'APG in data 19 giugno 2007 non sarebbe da riconoscere valenza di proposta volta alla stipula ex novo di un contratto di transazione (con estensione dell'oggetto di quanto già convenuto in data 29 dicembre 2006), attraverso la rinunzia da parte dell'APG ? e per la prima volta - di una parte dei propri crediti in relazione all'occupazione delle aree per cui è causa da parte del CPB appellante. Al contrario, l'atto in questione sarebbe da qualificare negozio di accertamento (di carattere unilaterale o bilaterale) volto a chiarire la portata e gli effetti del contratto di transazione già perfezionatosi nel dicembre del 2006.

    Per quanto riguarda, in particolare, l'atto in data 29 dicembre 2006, il primo Giudice avrebbe omesso di considerare:

    - che l'atto in questione avesse pacificamente la natura di un contratto di transazione ai sensi dell'articolo 1965 cod. civ. in quanto tale termine è richiamato più volte nell'atto in questione e in quanto, nel corso dell'intera vicenda, le parti hanno continuamente inteso ? almeno fino al marzo del 2008 ? riconoscere tale valenza;

    - che nel caso in esame fossero chiaramente enucleabili le ?reciproche concessioni? di cui al richiamato articolo 1965, ben potendosi desumere dal tenore dell'atto in data 29 dicembre 2006 che l'APG intendesse rinunziare a tutte le potenziali pretese...

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