Sentenza Breve nº 5266 da Council of State (Italy), 23 Ottobre 2014

Data di Resoluzione23 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA, n. 627/2014, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 7328 del 2014, proposto dalla Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Boifava e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Flaminia 354;

Comune di Frosinone, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Giannetti, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento 76, sc. 7, int. 8;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Boifava e Giannetti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

RITENUTO:

- che la società ricorrente con il primo motivo dell'originario ricorso introduttivo lamentava che il provvedimento di revoca da essa impugnato si fondasse su elementi estranei alla precedente comunicazione di avvio del procedimento;

- che il mezzo è stato disatteso dal primo Giudice con l'osservazione che ?le ragioni giustificative del ritiro degli atti di gara sostanzialmente corrispondono a quanto rappresentato nell'avviso di procedimento? ;

- che con il presente appello viene contestata la reiezione della doglianza, insistendosi sull'assunto che le ragioni giustificative a base dell'atto di ritiro non avrebbero trovato fondamento nella comunicazione di avvio del procedimento, rispetto alle cui motivazioni sarebbe emerso un palese contrasto;

CONSIDERATO che questo primo motivo d'appello deve essere respinto, in quanto, in sintesi :

- le risultanze che hanno indotto il Comune di Frosinone ad intervenire in autotutela sono sostanzialmente le stesse a tempo debito anticipate;

- la conclusione cui il nuovo procedimento è pervenuto era stata regolarmente prefigurata (cfr. la pag. 5 dell'avviso di procedimento);

- la definizione dell'interesse comunale giustificativo della revoca, pur solo in parte testualmente riconducibile alle indicazioni anticipate dal preventivo avviso di procedimento, si presenta comunque coerente con i contenuti di quest'ultimo atto, senza che ai riferimenti ulteriori recati dal provvedimento finale (sul venir meno del rapporto di fiducia e sulle esigenze prudenziali poste dalla pendenza del procedimento penale) sia correlabile alcuna sorta di compromissione del contraddittorio procedimentale;

RILEVATO, infatti, che i suddetti riferimenti ulteriori del provvedimento finale non costituiscono ragioni del tutto nuove, sostitutive di quelle a suo tempo anticipate (ma, in ogni caso, mai rinnegate dall'Amministrazione, anche quando non espressamente riprodotte nel suo atto di...

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