Sentenza Breve nº 5236 da Council of State (Italy), 23 Ottobre 2014
Data di Resoluzione | 23 Ottobre 2014 |
Emittente | Council of State (Italy) |
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA, SEZIONE I, n. 00082/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti richiesti con istanza del 24 settembre 2013.
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4268 del 2014, proposto da:
Ugl Comunicazioni - Unione Generale del Lavoro di Parma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Banchini e Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gianni Emilio Iacobelli in Roma, via Panama, n. 74;
Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ambroz, con domicilio eletto presso Direzione Affari legali Poste Italiane in Roma, viale Europa, 175;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l'avvocato Ambroz;
-
- Premesso il contenuto del ricorso in appello, da intendersi integralmente richiamato, con cui si denuncia l'erroneità manifesta della sentenza appellata, che ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'associazione ricorrente, ritenendo che nel caso si specie non è rinvenibile alcun interesse proprio del sindacato, ?ma unicamente interessi di cui sono portatori i singoli lavoratori?, il Collegio ritiene fondato il gravame.
-
- L'associazione sindacale appellante denuncia la violazione dell'art. 22 della l. 241/1990 e degli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 Costituzione, oltre l'illogicità, la contraddittorietà, l'evidente incongruenza delle conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine all'interesse all'accesso agli atti, nonché il travisamento dei fatti, non avendo riferito l'istanza ai portalettere, ma al Settore Ripartizione.
-
- In effetti, l'istanza di accesso, muovendo dalla premessa che il sindacato UGL di Parma intende proporre ?una domanda giudiziale volta a fare accertare l'inadempimento di Poste Italiane S.p.A. agli obblighi contrattuali assunti...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA