N. 72 ORDINANZA 9 - 13 marzo 2009

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promossi con ordinanze dell'8 agosto 2006 dalla Corte d'appello di Trieste, nel procedimento penale a carico di Q. B. L. A. ed altra, e del 24 novembre 2006 dalla Corte d'appello di Perugia, nel procedimento penale a carico di I. S. G., iscritte ai nn. 208 e 336 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio dell'11 febbraio 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza dell'8 agosto 2006, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, e la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 24 novembre 2006, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui limita l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e dell'art. 10 della medesima legge, nella parte in cui prevede che gli appelli proposti prima della sua entrata in vigore devono essere dichiarati inammissibili con ordinanza non impugnabile;

che, ai fini della rilevanza della questione, le Corti rimettenti precisano di essere investite di appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento e di doverli dichiarare inammissibili in applicazione delle norme censurate;

che la Corte d'appello di Trieste ritiene la disciplina censurata, in quanto introduce una limitazione dei poteri del pubblico ministero priva di idonee ragioni giustificative, in contrasto con gli...

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