n. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE (Sezione Prima Penale) Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dott. Stefano Sernia - Presidente rel.;

dott. Silvia Minerva - Giudice;

dott. Maddalena Torelli Giudice. Decidendo in ordine alla istanza di liquidazione del compenso all'interprete dott.ssa Sale Sandy, da questo Tribunale incaricata della traduzione in lingua portoghese di una richiesta di assistenza giudiziaria per la ricerca e citazione di una testimone verosimilmente residente in Brasile, da inoltrare, a cura del Ministero della Giustizia, alla competente Autorita' Giudiziaria della Repubblica federale del Brasile, nell'ambito del processo pendente nei confronti della cittadina brasiliana S. D. L. S e C., ha pronunziato la seguente ordinanza. Il tribunale deve procedere alla liquidazione del compenso all'interprete, che ha proceduto, su disposizione adottata in data 8 aprile 2014 da questo Tribunale, alla traduzione di una richiesta di assistenza giudiziaria destinata ad autorita' giurisdizionale straniera;

su richiesta del Ministero della Giustizia, si e' quindi successivamente provveduto ad affidare a detto interprete anche la traduzione della citazione del teste, compito cui l'interprete, sig.ra Sale Sandy, ha provveduto in data 16 maggio 2014, contestualmente depositando anche richiesta di liquidazione delle proprie spettanze in relazione ai due distinti incarichi ricevuti. A. La normativa vigente in tema di liquidazione dei compensi agli interpreti. a.1 La legge n. 319/1980, l'art. 50, D.P.R. 115/02. La materia dei compensi agli ausiliari del giudice e' disciplinata in via generale dall'art. 4, della legge n. 319/1980 e dall'art. 50, del D.P.R. 115/02, che rimanda a decreti ministeriali per la determinazione della misura degli onorari, secondo tabelle da adottarsi avendo a riferimento le tariffe professionali esistenti, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico (art. 50, comma 2, DPR 115/02), ammettendosi altresi' il ricorso a onorari a tempo (art. 50, comma 3, DPR citato);

piu' specificamente in materia di liquidazione del compenso a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, l'art. 4, della legge n. 319/1980 stabilisce l'entita' delle unita' temporali (denominate vacazioni e consistenti di due ore ciascuna) e del compenso spettante per ciascuna di esse (€

14,68 per la prima, €

8,15 per le successive), prevedendo altresi' che il ricorso alla liquidazione per vacazioni sia la norma in relazione a tutte le attivita' per le quali non sia previsto tabellarmente uno specifico tariffario con decreto ministeriale. a.2 Il decreto ministeriale 30 maggio 2002. Di fatto, la norma secondaria di principale applicazione e' quella data dal decreto ministeriale 30 maggio 2002 che si compone, idealmente, di due parti: una, consistente in una tabella che prevede compensi, determinabili dal giudice tra un minimo ed un massimo prefissati, in relazione a specifiche e tipizzate attivita';

l'altra, a carattere residuale, che, integrando l'art. 4, della legge n. 319/1980, stabilisce il corrispettivo pecuniario per ogni vacazione, nella misura che si e' detto. L'attivita' dell'interprete non rientra tra quelle oggetto di specifica previsione tabellare nella tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, sicche', ai sensi dell'art. 4, della legge n. 319/1980 e dell'art. 1 di detto D.M., occorre ricorrere al sistema della liquidazione a vacazione. a.2.a L'onorario liquidabile ai sensi della normativa antecedente la legge n. 147/2013. Va quindi osservato che si e' trattato di compito di media difficolta' (ognuno dei due atti tradotti consta di una sola pagina;

il testo del primo e' di circa una trentina di righe, il testo del secondo di una quindicina);

puo' pertanto ipotizzarsi che la traduzione di ognuno dei due scritti abbia richiesto una vacazione, e che possano liquidarsi al massimo, per ciascuno dei due incarichi, ulteriori due vacazioni (cosi' giungendosi all'importo di €

30,98 per ognuno), in relazione ai tempi di attesa in Cancelleria (essendo scarso il personale e spesso impegnato in compiti di' assistenza al Giudice in udienza) e percorrenza per ricevere l'incarico, ritirare il provvedimento da tradurre e di poi tornare in Cancelleria per depositarne la traduzione scritta: attivita' che il perito ha dovuto compiere per poter assolvere all'incarico affidatole, e che quindi si ritiene debbano essere anch'esse remunerate, atteso che l'art. 29, del DM 30 maggio 2002 (che prevede la non separabile remunerabilita' dei tempi impiegati per l'accesso agli uffici giudiziari, stabilendo che "tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito dalle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione all'udienza e di ogni altra attivita' concernente i quesiti") si applica solo agli onorari specificamente tabellati, e non a quelli da remunerarsi a vacazione. Si tratta quindi, complessivamente, di euro 61,96 da liquidarsi all'interprete ai sensi della disciplina data dall'art. 4, della legge n. 319/80 e dal D.M. 30 maggio 2012. a.3 L'art. 106 bis, DPR 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 606, legge n. 147/2013. Va quindi rilevato che detta somma va ulteriormente ridotta di 1/3 e portata quindi ad €

41,30;

sulla disciplina sopra descritta opera infatti, con effetti sensibilmente riduttivi degli importi (gia' piuttosto modesti) da liquidarsi, l'art. 106 bis, del DPR 115/02, introdotto dal comma 606, lett. b), dell'art. 1, della legge n. 147/2013, c.d. "legge stabilita'" per il 2014, che prevede la riduzione di 1/3 degli onorari spettanti ai difensori, ai custodi, ai consulenti nominati dal Giudice e dalle parti ed agli altri ausiliari del giudice. Ed invero, sebbene la nuova norma si venga a porre nel capo V del dpr 115/02, specificamente dedicato ai "difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte", il testo del novello articolo appare inequivoco nel riferirsi anche alle liquidazioni da operarsi in favore degli ausiliari del giudice;

la norma appare pertanto avere portata generale, sia nel senso che si applichi anche a tutti gli ausiliari del giudice, ivi compresi i periti, sia nel senso che si applichi anche nei giudizi in cui non vi e' stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avendo senso ipotizzare che il legislatore abbia voluto introdurre una disposizione che comporti un'ingiustificata disparita' di trattamento economico dell'ausiliario per fatto assolutamente indipendente dalla sua volonta' e ininfluente sulle caratteristiche della sua prestazione, e cioe' essere stata o meno una delle parti ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Ne' la riduzione di 1/3, introdotta dalla norma in oggetto, appare agevolmente giustificabile con la natura pubblicistica dell'incarico, atteso che la decurtazione introdotta dall'art. 106 bis. dpr 115/02 va ad operare su di un sistema tariffario che, ai sensi dell'art. 50 dpr medesimo, gia' e' impostato con decreti ministeriali che mitighino l'onere dei tariffari professionali contemperandoli con la suddetta natura pubblicistica dell'incarico pervenendo, specie per le prestazioni non espressamente tabellate ed in relazione alle quali occorre ricorrere ad un sistema a vacazioni (unita' biorarie di attivita' lavorativa del perito), alla determinazione di un impianto indennitario di modestissima entita' economica, che retribuisce le vacazioni successive alla prima con un importo lordo pari a circa 4,075 euro l'ora. Di fatto, su di una retribuzione oraria media pari a circa 4 euro, occorre quindi operare un'ulteriore riduzione di un terzo, cosi potendosi assegnare all'interprete, nel presente procedimento di liquidazione ed allo stato della vigente normativa, solo €

41,30. B. Il contrasto di tale normativa, primaria e secondaria, con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione. A parere del Tribunale, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 35, 36, 3 e 53 della Costituzione -...

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