n. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2014 -

TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres.;

dott.ssa Paola Gandolfi giud.;

dott. Claudio Marangoni giud. rel.. ha emesso la seguente ordinanza nel ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c. promosso nell'ambito della causa promossa dinanzi al giudice del lavoro da Elena Alessandra Biscotti nei confronti della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM. 1. Elena Alessandra Biscotti ha promosso ricorso ex art. 1, comma 48 L. 92/12 nei confronti della Libera Universita' di lingue e comunicazione IULM al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata del lavoro da essa prestato tra il 1° gennaio 20010 al 28 gennaio 2013 e su tale presupposto la declaratoria di nullita' del licenziamento intimato in forma orale con condanna della controparte ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav. alla sua reintegrazione, ricorso respinto dal giudice cui esso era stato assegnato per la decisione con ordinanza del 23 settembre 2013. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha promosso opposizione ai sensi dell'art. 1, comma 51 L. 92, chiedendone la revoca ed il relativo procedimento e' stato assegnato per la trattazione al medesimo magistrato che aveva svolto la fase sommaria del procedimento. Sulla base di quelle pronunce della giurisprudenza di merito che hanno ritenuto - in maniera difforme da altre ordinanze - la sostanziale identita' tra la natura del procedimento di cui alla L. 92/12 rispetto a quello disciplinato dall'art. 28 Stat. Lav., ha dedotto la sussistenza di un obbligo di astensione incombente sul giudice che abbia gia' deciso la prima fase sommaria del medesimo procedimento qualora fosse investito anche della relativa fase di opposizione in relazione all'ipotesi di cui all'art. 51, comma primo, n. 4) c.p.c. Il giudice della causa ha provveduto a dichiarare la sospensione della causa ai sensi dell'art. 52, comma 3 c.p.c. ed ha trasmesso il procedimento di ricusazione al presidente del Tribunale per la decisione, poi assegnata a questa sezione. In data 4 febbraio 2014 il giudice oggetto dell'istanza di ricusazione ha depositato brevi note nel termine a tale scopo fissato dal Collegio. 2. A sostegno della proposta ricusazione parte ricorrente ha richiamato la sentenza n. 387/99 della Corte costituzionale, che a proposito del procedimento di cui all'art. 28 Stat. Lav. ha affermato che il giudizio di opposizione si caratterizza quale revisio prioris istantiae, che postula l'alterita' del giudice dell'impugnazione il quale in sede di gravame si trova nella condizione di dover ripercorrere l'itinerario logico gia' seguito per giungere al provvedimento impugnato. Vi sarebbe, secondo parte ricorrente, una sostanziale identita' tra la natura del procedimento di cui alla L. 92/12 e quello disciplinato dall'art. 28 Stat. Lav., dovendosi ritenere sussistenti diverse analogie tra detti procedimenti nonche' in comune la natura di revisio prioris istantiae della sentenza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 57 L. 92/12, che deve riesaminare la legittimita' del licenziamento gia' valutata nella fase sommaria. Sussisterebbe in tal modo nelle due fasi la medesima res iudicanda consistente nell'accoglimento o nel rigetto della domanda relativa all'impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 Stat. Lav. 3. Questa Sezione del Tribunale di Milano ha gia' ritenuto analoghi ricorsi per ricusazione privi di fondamento. Come gia' osservato nell'ordinanza 21 novembre 2013 di questa medesima sezione - di cui si ripropongono le stesse motivazioni - non sussisterebbero nel caso di specie gli estremi di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c., posto che tale norma prevede l'obbligo di astensione del giudice solo nel caso in cui abbia conosciuto della controversia «in altro grado del processo o come arbitro». Una simile condizione non e' ravvisabile laddove, come nella specie, l'iter processuale sia articolato in una prima fase a cognizione sommaria, cui faccia seguito un'eventuale seconda fase di opposizione, in base ad uno schema che risulta comparabile a quello dei procedimenti...

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