n. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2014 -

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (C.F. e P.I. n. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale rep. n. 23955 del 7 luglio 2014, rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 822 del 1° luglio 2014, dagli avvocati Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57 L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47 D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), tutti del Foro di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwalschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e numero fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), del Foro di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica certificata: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e numero fax 06/3729467), contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1/bis, dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, e dell'art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 23 giugno 2014 e' stata pubblicata la legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del decreto-legge n. 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale". Tale decreto-legge n., pur prevedendo all'art. 50/bis, inserito dalla legge di conversione, una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, detta una serie di disposizioni riferite direttamente o comunque riferibili, direttamente o indirettamente, alle stesse. In particolare, l'art. 7 (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale) contiene riserve all'Erario di maggiori gettiti di tributi erariali. Tale articolo, al comma 1, primo periodo, stabilisce il termine dell'annualita' 2013 per l'applicazione, con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno 2013 rispetto a quelle del 2012, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche. Per precisare, l'appena citato comma 36, gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. 152/2011), al terzo e quarto periodo prevede che, a partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e che dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 decreto-legge n. 66/2014, qui impugnato, invece, prevede che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto art. 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dallo stesso decreto-legge. Inoltre, il comma 1/bis dello stesso articolo riscrive in parte i commi 431 e 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali prevedono riserve all'erario di maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito a decorrere dal 2014, commi anche questi gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. 11/2014). In particolare, con la lettera a) del comma 1/bis viene previsto che il predetto Fondo viene alimentato tra l'altro dall'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. Con la lettera b), invece, viene estesa all'anno 2015 la finalizzazione alla riduzione della pressione fiscale delle entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, mediante riassegnazione al predetto Fondo. Quindi, con tali norme si prolunga, in sostanza, l'applicabilita' delle riserve gia' previste ai commi 431 e 435 dell'art. 1, legge n. 147/2013. L'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), al comma 4 detta misure per la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014, prevedendo altresi' che le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Alle regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano viene imposto una riduzione nella misura complessiva di 700 milioni di euro (lettera a), pur consentendo alle stesse di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi, pur che' gli stessi non siano comunque inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4 (comma 10). In particolare, al comma 6 si prevede che la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica). Tale ultimo articolo, al comma 1 dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dal presente decreto, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei commi 2 e 3». Con il comma 2 viene sostituita la tabella di cui alla lettera d) del comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come introdotta dalla lettera b) del comma 499 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche questa gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. 11/2014), prevedendo ora a carico della Provincia autonoma di Bolzano un concorso agli obiettivi di finanza pubblica mediante la riduzione del complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011 nella misura di 43 milioni di euro per l'anno 2014 e di 61 milioni di euro per gli anni 2015-2017. Con il comma 3, invece, viene sostituito il comma 526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anch'esso gia' impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano (Reg. Ric. n. 11/2014), prevedendo che «Con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 440 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente». Per la Provincia autonoma di Bolzano sono previsti accantonamenti di 41.833 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 23.523 migliaia di euro per gli anni 2015-2017. Il comma 4 dell'art. 46 dispone poi che «Gli importi delle tabelle di cui ai commi 2 e 3 possono essere modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo tra le regioni e province autonome interessate da sancire entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto accordo puo' tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato». Infine, il comma 6 prevede che «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle...

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