Sentenza Breve nº 5082 da Council of State (Italy), 14 Ottobre 2014

Data di Resoluzione14 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA ? CATANZARO, SEZIONE II, n. 867/2014, resa tra le parti, concernente una revoca dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali di gestione di un villaggio albergo e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6050 del 2014, proposto da Ditta Cora Touring s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio eletto presso Maria Giuseppina Lo Iudice, in Roma, via Ennio Quirino Visconti 55;

Comune di Briatico, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fuscà, con domicilio eletto presso il signor Antonio Tripodi in Roma, via Lattanzio 66;

U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Briatico e dell'U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Colaci, Vosa, su delega di Fuscà, e Di Matteo per l'Avvocatura dello Stato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La Cora Touring s.r.l. impugnava davanti al TAR Calabria ? sede di Catanzaro il provvedimento di revoca delle autorizzazioni formatesi in seguito alle segnalazioni certificate di inizio delle attività ricettiva alberghiera nel residence ?Green Garden? sito in Comune di Briatico, e di somministrazione di alimenti e bevande nel medesimo complesso, rispettivamente del 13 febbraio e 14 aprile 2013. La revoca veniva disposta dal predetto Comune con nota del responsabile del servizio di polizia amministrativa n. 4445 del 20 agosto 2013, a sua volta emessa in esecuzione della richiesta del Prefetto di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 19, comma 4, d.p.r. n. 616/1977 (?Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382?).

    In quest'ultima (nota di prot. 23266 del 26 luglio 2013), il Prefetto aveva infatti ravvisato <>.

  2. Il TAR adito respingeva l'impugnativa, in base seguenti rilievi:

    - la richiesta del Prefetto deve essere qualificata come <>, espressiva di un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei suddetti motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività, nei confronti della quale non residuava alcuno spazio di valutazione in capo al Comune;

    - tale potere di apprezzamento discrezionale è stato nella specie correttamente esercitato, sulla base delle risultanze di indagini penali ed accertamenti di polizia svolti nei confronti della struttura e dei soggetti ivi addetti o frequentanti;

    - da queste è in particolare emerso che:

    1. le società San Giorgio s.n.c. e Gest Hotel Sud s.r.l., rispettivamente proprietaria dell'immobile e precedente società titolare dell'attività alberghiera, sono riconducibili <>, mentre il contratto di locazione stipulato tra la predetta San Giorgio e la società ricorrente è stato correttamente ritenuto elusivo del precedente provvedimento di revoca disposto nei confronti della Gest Hotel Sud;

    2. nei confronti di alcuni dipendenti della medesima ricorrente, tra i quali l'amministratore unico della Gest Hotel Sud s.r.l., sono emersi sospetti di affiliazione alla predetta consorteria mafiosa;

    3. l'amministratore unico della Cora Touring è invece risultato gravato da precedenti penali per reati fiscali (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed omesso versamento IVA), ritenuti dal TAR <>;

    - l'informativa prefettizia in questione è espressiva di <>, tali da giustificare la mancanza delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990, nonché, per il suo carattere vincolante, tale da fare degradare le stesse ad irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge generale sul procedimento amministrativo, in particolare per quanto concerne la censurata mancata trasmissione delle deduzioni difensive della ditta ricorrente alla Prefettura di Vibo Valentia, che la Cora Touring aveva chiesto al fine di consentirne l'opportuno riesame della richiesta di revoca;

    - a fronte dell'accertata sussistenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici assumevano <> le considerazioni di opportunità addotte dalla società ricorrente, dirette ad invocare una maggiore tempestività nell'adozione del provvedimento finale o per contro un maggiore lasso di...

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