Sentenza Breve nº 5105 da Council of State (Italy), 14 Ottobre 2014

Data di Resoluzione14 Ottobre 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 363/2013

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2014, proposto dalla società Prefabbricati Piano Alto s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Dragogna e Maurizio Calò, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maurizio Calò in Roma, via Antonio Gramsci 36;

Comune di Lavis, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavis;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato Calò e l'avvocato dello Stato, Maddalo;

Sentite le stesse parti in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

Le vicende all'origine dei fatti di causa vengono sintetizzate nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

La Società Prefabbricati Palo Alto s.a.s. (d'ora in poi: ?la PPA appellante? o ?la società appellante?), proprietaria di un compendio immobiliare situato nel Comune di Lavis (pp.ff. 948, 950 e 3203), ha impugnato in primo grado (ricorso n. 84/2012) l'ordinanza adottata dall'amministrazione comunale in data 16 gennaio 2012 con cui è stata ingiunta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere abusive ivi rinvenute, consistenti essenzialmente nel deposito di materiali ed attrezzature edili.

In particolare, il provvedimento comunale era stato censurato, in primo luogo, sotto il profilo della violazione di legge (articoli 100 e 129 della legge provinciale n. 1 del 2008; articolo 49 delle Norme di attuazione del P.R.G.) ?per inesistenza di attività trattandosi di deposito di materiale ed attrezzature edili risalente al 1994 su piazzale apprestato, realizzato e recintato conforme al certificato urbanistico rilasciato dal Sindaco del Comune di Lavis del 22/2/1994 all'atto dell'acquisto del compendio, con attestazione delle attività ammesse dall'allora vigente Piano urbanistico comprensoriale?.

In secondo luogo l'atto era stato impugnato per eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e difetto di motivazione ?sulla preesistente normativa ed autorizzativa e sull'affidamento ingenerato attraverso l'ultraventennale presupposizione di legittimità del deposito, incontestato, di attrezzatura mobile e materiale edile aziendale?.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.

La sentenza in questione è stata impugnata dalla società appellante la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza e ha, altresì, chiesto la sospensione in via cautelare dei relativi effetti.

In particolare, la PPA appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto entrambi i motivi di ricorso già articolati in primo grado (la rubrica di tali motivi è richiamata de extenso a pag. 10 dell'atto di appello). La società appellante ripropone, altresì, i richiamati motivi di ricorso per come articolati in primo grado e non accolti dai primi Giudici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lavis il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Alla...

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