Comunicazioni sulla GU nº T-370/09 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 21 Novembre 2009
Data di Resoluzione | 21 Novembre 2009 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-370/09 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2009 - GDF Suez / Commissione
(Causa T-370/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Gunther e C. Breuvart)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
annullare, totalmente o in parte, l'art. 1 della decisione in quanto imputa a GDF Suez la responsabilità di aver violato le disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE partecipando a un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale, e ciò dal 1° gennaio 1980 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all'infrazione commessa in Germania, e dal 10 agosto 2000 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all'infrazione commessa in Francia; di conseguenza, annullare anche l'art. 3 della decisione, là dove ingiunge alla GDF Suez di porre fine alle infrazioni indicate all'art. 1 ovvero a quelle aventi un oggetto o un effetto identico o simile;
in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda inflitta a GDF Suez all'art. 2 della decisione;
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso GDF Suez chiede, in via principale, l'annullamento totale o parziale della decisione della Commissione europea 8 luglio 2009, C(2009) 5355 def., relativa a un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/39.401 - E.ON/GDF), concernente un accordo e pratiche concordate nel settore del gas naturale. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o, in via di ulteriore subordine, la riduzione dell'ammenda che le è stata inflitta con detta decisione.
A sostegno della richiesta di annullamento della decisione dedotta in via principale la ricorrente solleva quattro motivi vertenti, rispettivamente, su:
una violazione dell'art. 81 CE, delle regole in tema di amministrazione della prova e dell'obbligo di motivazione relativamente all'esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas prima dell'agosto 2000, in ragione:
dell'assenza di oggetto e di effetto anticoncorrenziali delle Lettere del 1975 prima dell'agosto 2000 ;
dell'assenza di incidenza sul commercio intracomunitario prima dell'agosto 2000; e
dell'assenza di qualunque elemento probatorio nel senso dell'esistenza dell'infrazione allegata tra gennaio 1980 e febbraio 1999;
una violazione dell'art. 81 CE, delle regole di amministrazione della prova e dell'obbligo di motivazione relativamente all'esistenza di un...
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