Comunicazioni sulla GU nº T-379/09 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 21 Novembre 2009

Data di Resoluzione21 Novembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-379/09

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Ricorso presentato il 24 settembre 2009 - Italia/Commissione

(Causa T-379/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: F. Arena, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione della Commissione C (2009) 5497 del 13 luglio 2009 relativa ai regimi di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN. 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre).

Condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione C(2009) 5497 del 13.7.2009 relativa al regime di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre).

L'impugnazione si fonda su cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente ritiene la decisione impugnata viziata da violazione dell'art. 87, par. 1°, Trattato CE, in quanto le disposizioni legislative, ritenute aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, non possiederebbero la caratteristica della selettività, e ciò sia in ragione della possibilità per qualunque operatore del settore agricolo di beneficiare delle aliquote agevolate dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre, sia in virtù della sostanziale diversità tra le coltivazioni in serre e le coltivazioni a cielo aperto, nelle quali il costo di produzione rappresentato dal gasolio per il riscaldamento non esiste.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 87, paragrafo, Trattato CE, deduce anche l'insussistenza di qualunque distorsione della concorrenza causata dalle previsioni legislative in questione. Richiama, a sostegno della propria tesi, anche gli orientamenti comunitari per il settore agricolo e forestale 2007-2013, i quali, al punto, 167, espressamente affermano che le esenzioni totali o parziali dall'imposta sui carburanti destinati ad attività agricola primaria non sono tali da creare distorsioni della concorrenza in ragione della scala ridotta...

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