Comunicazioni sulla GU nº T-360/09 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 21 Novembre 2009
Data di Resoluzione | 21 Novembre 2009 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-360/09 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2009 - E.ON Ruhrgas e E.ON / Commissione
(Causa T-360/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: E.ON Ruhrgas AG (Essen, Germania), E.ON AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Wiedemann e T. Klose)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
annullare la decisione impugnata;
in via subordinata, ridurre, in misura adeguata, l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione impugnata;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 8 luglio 2009, C(2009) 5355 def., nel caso COMP/39.401 - E.ON/GDF. Nella decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alle ricorrenti e ad un'altra impresa per violazione dell'art. 81, n. 1, CE, poiché esse avrebbero partecipato ad un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale.
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.
In primo luogo, esse contestano l'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE, poiché gli accordi censurati dalla Commissione non violerebbero il divieto di intese. A tale riguardo esse sostengono, in particolare, che si tratterebbe di accordi accessori leciti per la costituzione dell'impresa comune MEGAL.
In secondo luogo, le ricorrenti affermano, in via subordinata, che la valutazione della Commissione relativa alla durata della violazione sarebbe inficiata da un errore di diritto. Al riguardo esse fanno valere che gli accordi censurati avrebbero avuto termine già poco dopo l'inizio della liberalizzazione, e, in ogni caso, al momento dell'accordo formale di annullamento del 13 agosto 2004.
In terzo luogo, le ricorrenti si dolgono di una discriminazione rispetto ai destinatari...
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