Comunicazioni sulla GU nº T-333/09 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Ottobre 2009

Data di Resoluzione23 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-333/09

Ricorso proposto il 20 agosto 2009 - Polonia / Commissione

(Causa T-333/09)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

Dichiarare l'annullamento dell'allegato I della decisione della Commissione 10 giugno 2009, 2009/444/CE [notificata con il numero C (2009/4375) relativa all'assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 , nella parte che dispone l'assegnazione agli Stati membri per l'anno 2012 di importi risultanti dalla modulazione conformemente all'art. 9, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 2009/444/CE fondando il suo ricorso sui seguenti addebiti.

In primo luogo la ricorrente ha sollevato l'addebito della violazione del principio di gerarchia tra le norme legali a causa dell'adozione di misure in contrasto con l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 73/2009 . La ricorrente ha fatto valere al riguardo che la decisione impugnata ripartiva le quote previste per l'intero periodo 2009-2012 esclusivamente tra i paesi della Comunità a 15, mentre l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 73/2009 prevede che dal 2012 tali Stati non saranno più i soli Stati membri interessati dalla modulazione. Con riferimento a quanto precede, ad avviso della ricorrente, i nuovi Stati membri devono rientrare nel meccanismo indicato anche in rapporto all'anno 2012.

In secondo luogo la ricorrente ha fatto valere l'addebito della violazione del principio di ripartizione del gettito generato dalla modulazione secondo criteri oggettivi, risultanti dal punto 14 del preambolo del regolamento n. 73/2009 e dall'art. 9, n. 2, di tale regolamento, nonché della violazione del principio di solidarietà.

In terzo luogo la ricorrente ha sollevato l'addebito della violazione del principio di non discriminazione, poiché secondo la ricorrente i criteri di ripartizione del gettito della modulazione per l'anno 2012 applicati dalla Commissione (come la data di adesione di un dato paese membro all'Unione europea e la misura in cui un dato Stato membro ha contribuito ad ottenere il gettito derivante dalla modulazione), i quali hanno condotto...

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