Comunicazioni sulla GU nº T-330/09 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Ottobre 2009
Data di Resoluzione | 23 Ottobre 2009 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-330/09 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2009 - RapidEye / Commissione
(Causa T-330/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: RapidEye AG (con sede in Brandenburg an der Havel, Germania) (rappresentante: avv. T. Jestaedt)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della Commissione risultante dalla comunicazione della medesima 9 giugno 2009, rubricata "Aiuti di stato CP 183/2009 - Germania, RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 - N416/2002)", nella parte in cui la Commissione non ritiene ammissibile un aiuto in misura pari al 35% dell'equivalente di sovvenzione lorda e di importo pari a 44 199 321,36 euro, ritenendo inoltre necessaria una nuova notificazione per un aiuto in misura del 30,22% di importo massimo pari a 37 316 000 euro.
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con decisione 2 ottobre 2002, K(2002) 3570 def., la Commissione autorizzava un aiuto di Stato a favore della società RapidEye AG (aiuto di stato n. 416/2002 - Germania [Brandenburgo], aiuto a favore della RapidEye AG), ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento , con determinazione dell'intensità massima dell'aiuto e dell'importo massimo dell'aiuto medesimo (in prosieguo: la "decisione della Commissione 2 ottobre 2002").
Nel presente procedimento la ricorrente impugna la comunicazione della Commissione 9 giugno 2009, D(2009) 569, relativa all'aiuto di Stato CP 183/2009 - Germania RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 - N 416/2002). Con tale comunicazione le autorità tedesche sono state invitate, in particolare, a rispettare l'intensità massima e l'importo massimo dell'aiuto di cui alla decisione della Commissione 2 ottobre 2002, confermando al tempo stesso che ogni eventuale importo in eccesso versato ai beneficiari sarebbe stato recuperato.
A fondamento del proprio ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 87 Ce e 88 CE, nonché dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 , in quanto, a suo parere, la decisione della Commissione 2 ottobre 2002 autorizzerebbe l'aiuto sino ad un'intensità del 35%.
In secondo luogo, la ricorrente deduce che la convenuta sarebbe incorsa in sviamento di potere, in quanto, contrariamente a quanto indicato nella decisione 2 ottobre 2002, non intenderebbe consentire l'aiuto fino ad un'intensità del 35% in assenza di...
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