Ordinanze nº T-235/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 08 Luglio 2008
Data di Resoluzione | 08 Luglio 2008 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-235/00 |
Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità
Nelle cause riunite T‑234/00 R, T‑235/00 R e T‑283/00 R,
Fondazione Opera S. Maria della Carità, con sede in Venezia (Italia),
Codess Sociale Cooperativa sociale Soc. coop. rl e.a., con sede in Venezia (Italia),
rappresentate dagli avv.ti F. G. Gaiulli et I. Gianniotti,
Metropolitan Srl e Comitato «Venezia Vuole Vivere», con sede in Venezia (Italia), rappresentati dall’avv. A. Bianchini,
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini e dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agenti,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, p. 50),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMINITÀ EUROPEE
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti, procedura e conclusioni delle parti
1 Le richiedenti sono imprese e associazioni d’imprese italiane che hanno beneficiato di un regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2 Con ricorsi introdotti nel corso dell’anno 2000, le richiedenti hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa.
3 Dopo che la Repubblica italiana aveva intrapreso, tramite l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la procedura di recupero degli aiuti percepiti dalle richiedenti (in prosieguo: gli «aiuti controversi»), queste hanno chiesto e ottenuto dal giudice nazionale competente la sospensione dell’esecuzione delle decisioni nazionali di recupero degli aiuti controversi.
4 Nella pendenza dei giudizi principali davanti al Tribunale, la Repubblica italiana ha adottato il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (« Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ») (GURI n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 3), convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101 (GURI n. 132 del 7 giugno 2008, pag. 4).
5 L’articolo 1, n. 2, di tale decreto-legge prevede che «[n]on può, in ogni caso, essere accolta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 230 [CE] ovvero quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell’articolo 242 [CE] ovvero l’abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa».
6 Il n. 5 del medesimo articolo precisa che, qualora in una causa pendente sia già stata accolta una domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto, il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i...
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