Ordinanze nº T-117/08 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 16 Dicembre 2008

Data di Resoluzione16 Dicembre 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-117/08

Incidente di procedura – Eccezione di irricevibilità – Irricevibilità parziale del ricorso – Assenza di imputabilità degli atti alla Commissione

Nella causa T‑117/08,

Repubblica italiana, rappresentata dalla prof.ssa I. Bruni, capo dell’unità del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, Abogado del Estado,

interveniente,

contro

Comitato economico e sociale europeo (CESE), rappresentato dal sig. M. Bermejo Garde, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. Dal Ferro,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,

convenuti,

avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di Segretario generale (grado A* 16) del CESE, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1), nonché il corrigendum del detto avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 21).

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE,

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, (relatore), V. Vadapalas e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Con l’avviso di posto vacante n. 73/07, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1), che è stato oggetto di un corrigendum pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 19) (in prosieguo la «decisione impugnata»), il CESE ha inteso procedere all’assunzione del (della) proprio (a) segretario (a) generale per un mandato di cinque anni rinnovabile, quale agente temporaneo fuori ruolo corrispondente al grado A* 16, terzo scatto, della funzione pubblica comunitaria.

2 Alla rubrica «Qualifiche necessarie», l’avviso di posto vacante prevedeva che «[il/la nuovo/a segretario/a generale] dovrà avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza eccellente di almeno due altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio, una buona conoscenza dell’inglese e/o del francese è fortemente auspicata».

3 La decisione impugnata è stata pubblicata solo in tedesco, inglese e francese. Unicamente gli avvisi che informavano il personale delle istituzioni europee della pubblicazione dell’avviso di posto vacante n. 73/07 e del corrigendum, sopra menzionati, sono stati pubblicati in...

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