Ordinanze nº T-31/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Luglio 2007

Data di Resoluzione19 Luglio 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-31/07

Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 91/414/CEE – Ricevibilità – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi

Nel procedimento T‑31/07 R,

Du Pont de Nemours (France) SAS, con sede in Puteaux (Francia),

Du Pont Portugal – Serviços, Sociedada Unipessoal Lda, con sede in Lisbona (Portogallo),

Du Pont Ibérica SL, con sede in Barcellona (Spagna),

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA, con sede in Mechelen (Belgio),

Du Pont de Nemours Italiana Srl, con sede in Milano (Italia),

Du Pont De Nemours (Nederland) BV, con sede in Dordrecht (Paesi Bassi),

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, con sede in Bad Homburg vor der Höhe (Germania),

DuPont CZ s.r.o., con sede in Praga (Repubblica ceca),

DuPont Magyarország Kereskedelmi kft, con sede in Budaors (Ungheria),

DuPont Poland sp. z o.o., con sede in Varsavia (Polonia),

DuPont Romania Srl, con sede in Bucarest (Romania),

DuPont (UK) Ltd, con sede in Herts (Regno Unito),

Dy-Pont Agkro Ellas AE, con sede in Halandri (Grecia),

DuPont International Operations SARL, con sede in Grand Saconnex (Svizzera),

DuPont Solutions (France) SAS, con sede in Puteaux,

rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck e N. Rampal,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Parpala e B. Doherty, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere la sospensione di talune disposizioni della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

1 La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), definisce in particolare il regime comunitario applicabile all’autorizzazione e alla revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2 L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 91/414 prevede che «[g]li Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se (…) le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I».

3 Le sostanze attive non iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 possono beneficiare, a determinate condizioni, di un regime di deroga transitorio. L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dispone infatti che «uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima».

4 Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10), stabilisce la procedura di esame di varie sostanze ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della menzionata direttiva. Tra tali sostanze figura il flusilazolo.

5 La procedura istituita dal regolamento n. 3600/92 inizia con una notificazione di interesse, prevista all’art. 4, n. 1, del regolamento medesimo, inviata alla Commissione dal produttore che intenda ottenere l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414.

6 Dopo l’esame delle notificazioni di interesse, l’art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3600/92 prevede che uno Stato membro venga designato quale relatore per l’esame di ciascuna delle sostanze attive considerate. Nella fattispecie, l’Irlanda è stata designata quale Stato membro relatore per il flusilazolo (in prosieguo: lo «Stato membro relatore»), ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8).

7 Una volta designato lo Stato membro relatore, spetta a ciascun notificante trasmettergli, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92, una «sintesi della pratica» e una «pratica completa», quali definite all’art. 6, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento.

8 L’art. 19, n. 1, della direttiva 91/414, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122, pag. 1), prevede che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il «comitato»).

9 L’art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, introdotto dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199, che modifica il regolamento n. 3600/92 (GU L 170, pag. 19), prevede che, dopo l’esame, da parte del comitato, della sintesi della pratica e del rapporto dello Stato membro relatore, esame previsto dall’art. 7, n. 3, di detto regolamento, la Commissione sottopone al comitato un progetto di direttiva per l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, oppure un progetto di decisione che revoca l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva considerata, oppure un progetto di decisione che ritira provvisoriamente dal mercato i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, con facoltà di riconsiderare l’iscrizione nell’allegato I della direttiva previa presentazione dei risultati di determinate prove supplementari o di ulteriori informazioni, oppure, infine, un progetto di decisione che differisce l’iscrizione della sostanza attiva fino alla presentazione dei risultati di prove supplementari o di ulteriori informazioni.

10 L’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414 dispone:

In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può supporre che [i] prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che i loro residui derivanti da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbiano effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull’ambiente e che detti residui, se significativi dal punto di vista tossicologico o ambientale, possano essere misurati con metodi di applicazione corrente;

b) che il loro impiego derivante da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbia effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali né un influsso inaccettabile sull’ambiente, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e v)

.

11 L’art. 5, n. 5, della direttiva 91/114 recita:

A richiesta, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere rinnovata una o più volte per periodi non superiori ciascuna volta a 10 anni e riesaminata in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatti. I rinnovi sono accordati per il periodo necessario per completare il riesame, se è stata presentata una richiesta in tal senso sufficientemente in anticipo ed in ogni caso almeno due anni prima della scadenza del periodo d’iscrizione, e sono accordati per il tempo necessario a fornire le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4

.

12 L’art. 6, n. 1, della direttiva 91/414 dispone:

L’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I è decisa secondo la procedura prevista all’articolo 19.

Secondo questa procedura si decidono parimenti:

– le condizioni eventualmente connesse a detta iscrizione,

– le modifiche da apportare se necessario all’allegato I,

– la soppressione nell’allegato I della sostanza attiva qualora non risulti più conforme ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2

.

13 L’adozione di una decisione o di una direttiva, conformemente all’art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, mette fine al regime di deroga transitorio previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.

14 La direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE, che modifica la direttiva 91/414 del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27; in prosieguo: la «direttiva controversa»), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, modifica l’allegato I della direttiva 91/414 ai fini dell’iscrizione del flusilazolo.

15 L’art. 1 della direttiva controversa dispone:

L’allegato I della direttiva 91/414(…) è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva

.

16 La parte A delle disposizioni specifiche dell’allegato della direttiva controversa prevede quanto segue:

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture:

– cereali diversi dal riso,

– granturco,

– semi di colza,

– barbabietola da zucchero,

in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

– trattamento aereo,

– applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale,

– giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi (…)

.

17 L’art. 2 della direttiva controversa recita:

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a...

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