Ordinanze (Informazione) nº T-31/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Luglio 2007

Data di Resoluzione19 Luglio 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-31/07

Causa T‑31/07 R

Du Pont de Nemours (France) SAS

contro

Commissione delle Comunità europee

Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Ricevibilità — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi

Massime dell’ordinanza

  1. Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Ricevibilità prima facie del ricorso principale

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1; direttiva del Consiglio 91/414; direttiva della Commissione 2006/133)

  2. Ricorso di annullamento — Oggetto — Annullamento parziale

    (Art. 230 CE)

  3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Domanda di sospensione dell’esecuzione di alcune disposizioni di una direttiva

    (Artt. 242 CE e 243 CE)

  4. Agricoltura — Politica agricola comune — Potere discrezionale delle istituzioni comunitarie — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti

  5. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris»

    (Artt. 242 CE e 243 CE)

  6. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile

    (Artt. 242 CE e 243 CE)

  7. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile

    (Art. 242 CE)

  8. Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

    (Art. 243 CE)

  9. Nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, l’esame della ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario. La ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se il richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice dell’urgenza è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché essa non è, prima facie, totalmente esclusa porterebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale.

    Nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori collegata ad un ricorso per annullamento parziale ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE diretto contro la direttiva 2006/133, che modifica la direttiva 91/414 con l’iscrizione della sostanza attiva flusilazolo, non può escludersi prima facie che la detta direttiva...

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