Ordinanze (Informazione) nº T-257/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 28 Settembre 2007

Data di Resoluzione28 Settembre 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-257/07

Causa T‑257/07 R

Repubblica francese

contro

Commissione delle Comunità europee

Procedimento sommario — Polizia sanitaria — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 727/2007 — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi

Massime dell’ordinanza

  1. Agricoltura — Politica agricola comune — Attuazione — Misure di protezione della salute umana

    (Art. 174 CE)

  2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris»

    (Art. 242 CE; regolamento della Commissione n. 999/2001)

  3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris»

    (Art. 242 CE; regolamento della Commissione n. 999/2001)

  4. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile

    (Art. 242 CE; regolamento della Commissione n. 999/2001)

  5. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

    (Art. 242 CE)

  6. Il principio di precauzione costituisce, in conformità dell’art. 174 CE, uno dei principi sui quali si fonda la politica comunitaria in materia ambientale, di cui fa parte quella relativa alla protezione della salute delle persone, e si applica anche quando le istituzioni comunitarie adottano, nel quadro della politica agricola comune, misure di tutela della salute umana.

    In virtù di tale principio, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate l’effettività e la gravità di tali rischi. Invece, ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, ed in particolare alla Commissione, che dispone del potere d’iniziativa, provvedere ad un adeguamento della normativa ai nuovi dati. Pertanto, le istituzioni comunitarie possono effettivamente adottare misure meno severe di quelle esistenti quando tali misure possono circoscrivere il rischio di cui nuovi elementi abbiano modificato la percezione.

    Il legislatore comunitario dispone in questo settore di un ampio potere discrezionale, che implica da...

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