Sentenze nº T-299/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 18 Marzo 2009

Data di Resoluzione18 Marzo 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-299/05

Nella causa T-299/05,

Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd, con sede in Shanghai (Cina),

Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd, con sede in Huaxin Town (Cina),

rappresentate dal sig. R. MacLean, solicitor, e dall-avv. E. Gybels,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell-Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dall-avv. G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalle sig.re K. Talabér-Ritz e E. Righini, successivamente dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 28 aprile 2005, n. 692, recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l-altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 112, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bia-ecka, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Poche-, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 20 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

A - Inchiesta e regolamento iniziali

1 Il 27 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301, pag. 42; in prosieguo: il «regolamento iniziale»).

2 Durante l-inchiesta che ha condotto all-adozione del predetto regolamento (in prosieguo: l-«inchiesta iniziale»), la Commissione ha in particolare esaminato se le importazioni, provenienti da questi tre paesi e destinate alla Comunità europea, di determinati tipi di bilance elettroniche con una capacità di peso non superiore a 30 kg, destinate al commercio al dettaglio, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (dotate o meno di un dispositivo di stampa di tali dati) (in prosieguo: le «bilance elettroniche»), fossero oggetto di dumping.

3 Per quanto riguarda la Cina, tre produttori-esportatori hanno deciso di cooperare all-inchiesta e hanno beneficiato di un trattamento individuale. Queste tre società hanno chiesto di beneficiare dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «SEM»), a norma dell-art. 2, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128, pag. 18), quale rettificato (in prosieguo: il «regolamento di base»). Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto che le condizioni fissate dall-art. 2, n. 7, lett. c), di detto regolamento non fossero soddisfatte e ha respinto la suddetta domanda. Di conseguenza, è stato necessario confrontare i prezzi all-esportazione dei produttori-esportatori cinesi con un valore normale stabilito per un paese analogo, ad economia di mercato, conformemente all-art. 2, n. 7, del regolamento di base (-considerando- 45-48 e 52 del regolamento iniziale).

4 Le istituzioni hanno considerato che l-Indonesia fosse il paese terzo ad economia di mercato più appropriato ai fini della fissazione del valore normale (-considerando- 49 e 50 del regolamento iniziale). A norma dell-art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento di base, detto valore è stato dunque determinato in base a valori normali stabiliti per un-impresa indonesiana, ossia la PT Toshiba TEC Corporation Indonesia (in prosieguo: la «Toshiba Indonesia») (cinquantatreesimo -considerando- del regolamento iniziale).

5 Il Consiglio ha confrontato il valore normale e il prezzo all-esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, il che ha permesso di evidenziare l-esistenza di un margine di dumping per i tre produttori-esportatori in causa, variabile dal 9% al 12,8% (cinquantottesimo -considerando- del regolamento iniziale).

6 Tenuto conto dello scarso livello di cooperazione di tutti gli altri produttori-esportatori cinesi, il margine residuo di dumping è stato fissato per questi ultimi a livello del margine individuale più elevato relativo ad un solo modello di bilancia elettronica prodotto dalle società che hanno cooperato, ovvero il 30,7%.

7 Di conseguenza, l-art. 1, n. 2, del regolamento iniziale ha imposto ai tre produttori-esportatori cinesi, che hanno cooperato, dazi antidumping individuali con un-aliquota massima del 12,8% e a tutte le altre società cinesi un dazio del 30,7%.

B - Procedimento di riesame

8 Le ricorrenti, ovvero le società collegate Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (in prosieguo: la «Shanghai Excell») e Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd (in prosieguo: la «Shanghai Adeptech») fabbricano bilance elettroniche in Cina. La Shanghai Excell e la Shanghai Adeptech hanno cominciato ad esportare bilance elettroniche verso la Comunità nel giugno 2003. È stata loro applicata un-aliquota di dazio antidumping del 30,7%.

9 Le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una domanda di riesame del regolamento iniziale in qualità di «nuovi esportatori» ai sensi dell-art. 11, n. 4, del regolamento di base. Esse hanno fatto valere che durante il periodo d-inchiesta iniziale, ossia tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999 (in prosieguo: il «periodo d-inchiesta iniziale»), non avevano esportato bilance elettroniche verso la Comunità e che non erano legate ad alcuno dei produttori-esportatori sottoposti alle misure di cui trattasi.

10 Con regolamento (CE) della Commissione 2 agosto 2004, n. 1408, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) del Consiglio n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l-altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di due esportatori di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione (GU L 256, pag. 8), la Commissione ha avviato il riesame per quanto concerne le ricorrenti. Il dazio antidumping del 30,7% sulle loro bilance elettroniche è stato abrogato e la Commissione ha ordinato alle autorità doganali di prendere le misure necessarie per registrare le importazioni di dette bilance, dovendo la registrazione scadere nove mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/2004.

11 Il 23 febbraio 2005 la Commissione ha inviato alle ricorrenti una lettera in cui esponeva i motivi per i quali intendeva concedere loro un trattamento individuale nonché imporre loro un dazio antidumping del 54,8%. Con lettera del 7 marzo 2005, le ricorrenti hanno contestato la posizione della Commissione.

C - Regolamento impugnato

12 Il 28 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) del Consiglio 28 aprile 2005, n. 692, recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l-altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 112, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

13 Nel regolamento impugnato, il Consiglio ha confermato che le ricorrenti erano nuovi esportatori ai sensi all-art. 11, n. 4, del regolamento di base (-considerando- 9-11).

14 Il Consiglio ha giudicato che, poiché le ricorrenti sono stabilite in Cina, il valore normale doveva essere determinato, come nel regolamento iniziale, conformemente all-art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, in quanto le ricorrenti non soddisfacevano i primi due criteri fissati dall-art. 2, n. 7, lett. c), di detto regolamento e che, di conseguenza, le condizioni di un-economia di mercato non prevalevano relativamente alla fabbricazione e alla vendita, da parte loro, delle bilance elettroniche (-considerando-12-26). Il Consiglio ha nondimeno ritenuto che le ricorrenti soddisfacessero i requisiti per la concessione del trattamento individuale stabiliti dall-art. 9, n. 5, del regolamento di base (-considerando- 27 e 28).

15 Come nel regolamento iniziale, il Consiglio ha calcolato il valore normale, conformemente all-art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, fondandosi sul prezzo o sul valore costruito in un paese analogo, vale a dire l-Indonesia. Il valore normale è stato calcolato in base alle informazioni comunicate dalla Toshiba Indonesia.

16 Il Consiglio ha confrontato il valore normale e il prezzo all-esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale e, a norma dell-art. 2, n. 10, del regolamento di base, ha tenuto conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità (-considerando- 42-45). Infine, il Consiglio ha confrontato il valore normale medio ponderato di ogni tipo di prodotto in esame con il prezzo medio ponderato all-esportazione e ha concluso per l-esistenza di un margine di dumping pari al 52,6% (-considerando- 55 e 56).

17 Di conseguenza, l-art. 1, n. 1, del regolamento impugnato ha istituito un dazio antidumping del 52,6% sulle importazioni delle ricorrenti nella Comunità.

18 L-art. 1, n. 2, del regolamento impugnato ha applicato retroattivamente dazi di una stessa aliquota alle importazioni registrate, conformemente all-art. 3 del regolamento n. 1408/2004. Le ricorrenti si sono quindi viste imporre il dazio del 52,6% a partire da agosto 2004. Infine, l-art. 1, n. 2, del regolamento impugnato invitava le autorità doganali dell-Unione europea a cessare la registrazione delle importazioni delle ricorrenti.

19 A norma dell-art. 2 del regolamento impugnato, quest-ultimo è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia il 4...

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