DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2008, n. 230 - Legge regionale n. 19/2004, art. 5, comma 12. Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 17 settembre 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 5, comma 12, della legge regionale 21 luglio 2004, n.

19 (assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere al finanziamento delle attivita' indicate nell'articolo stesso realizzate dalle Universita' degli studi della Regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia, mediante la concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile;

Considerato che le attivita' oggetto di contributo previste dal predetto art. 5, comma 12, sono le seguenti:

  1. studi e ricerche intesi quali attivita' orientate principalmente all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito di specifiche discipline;

  2. iniziative di divulgazione, finalizzate alla diffusione di conoscenze acquisite e alla promozione della cultura nell'ambito di specifiche discipline;

    Visto il comma 13 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2004 ai sensi del quale con deliberazione della giunta regionale sono definiti termini e modalita' per la gestione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalita' di cui al comma 12;

    Vista la legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), e, in particolare, l'art. 7, comma 15, di modifica dell'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 19/2004, che considera, quali beneficiari dei contributi in parola, anche i conservatori musicali della Regione;

    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e, in particolare, l'art. 30;

    Visto lo schema di 'Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12 legge regionale n. 19/2004)', predisposto dalla direzione competente, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

    Ritenuto pertanto di approvare il suddetto regolamento;

    Vista la deliberazione della giunta regionale 28 agosto 2008, n.

    1707 con la quale la giunta medesima ha approvato il 'Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12 legge regionale n. 19/2004)', nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

    Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

    Decreta:

    1. E' emanato il 'Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12 legge regionale n. 19/2004)', nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

    ALLEGATO Regolamento per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione (art. 5, comma 12, legge regionale n.

    19/2004).

    Art. 1.

    Finalita' 1. Il presente regolamento definisce le modalita' per la concessione di contributi per studi, ricerche ed iniziative di divulgazione previsti dall'art. 5, comma 12, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche.

    Art. 2.

    Requisiti dei beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:

  3. Universita' degli studi della Regione;

  4. Conservatori di musica della Regione;

  5. organismi pubblici di ricerca operanti nella Regione.

    1. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo, mediante contratto di mandato speciale con rappresentanza, stipulato per atto pubblico, per l'intera durata progettuale.

    2. I beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

  6. avere quale finalita' lo svolgimento di attivita' di ricerca e di divulgazione;

  7. non avere scopo di lucro;

  8. reinvestire tutti gli utili interamente nelle attivita' istituzionali;

  9. non svolgere attivita' economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;

  10. avere sede principale o operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

  11. non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.

    1. Gli organismi pubblici beneficiari devono altresi':

      1) essere istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

      2) essere dotati di personalita' giuridica;

      3) svolgere attivita' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure avere una gestione soggetta al controllo di questi ultimi oppure avere un organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

    2. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera c), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attivita' non economiche, i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT