DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 luglio 2008, n. 32 - Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 2 settembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2105 del 16 giugno 2008

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione di insediamenti d'interesse pubblico, l'esercizio di attivita' di prestazione di servizi e commerciali, la realizzazione di alloggi di servizio, le assegnazioni di immobili e la revoca delle stesse, l'utilizzazione temporanea di aree, la costituzione di comunioni e le divisioni materiali, nonche' la determinazione del prezzo di assegnazione, gli obblighi degli assegnatari nonche' le sanzioni per la violazione degli stessi ed il riparto dei costi per l'urbanizzazione primaria relativamente alle zone per insediamenti produttivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

Art. 2.

Insediamenti di interesse pubblico attivita' di prestazione di servizi 1. Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all'articolo 44 della legge urbanistica provinciale non e' ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, eccezione fatta per gli esercizi ricettivi in comuni con piu' di 30.000 abitanti espressamente previsti nel piano di attuazione. Gli esercizi ricettivi realizzati in zone per insediamenti produttivi devono ottenere la classificazione minima di tre stelle.

  1. Le attivita' economiche riconducibili al settore terziario devono di norma essere localizzate dal secondo piano fuori terra in su, salvo che si tratti di:

    1. attivita' che implicano la gestione di un magazzino di merci pesanti;

    2. attivita' che necessitano di accessi ed uscite a fronte di frequenti operazioni di carico e scarico merci;

    3. attivita' che non possono essere svolte ai piani superiori per disposizioni di legge o per obiettive necessita' tecniche;

    4. esercizi ricettivi, servizi di somministrazione di pasti e bevande;

    5. istituti bancari, uffici postali, asili aziendali ed altre strutture di interesse pubblico.

    Art. 3.

    Attivita' commerciale - voci merceologiche 1. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, valuta l'omogeneita' della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attivita' prevalente artigianale o industriale. Sono comunque esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare ad eccezione, nel caso di attivita' prevalente artigiana-le o industriale di macelleria, delle carni congiunta-mente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti, sottaceti e cibo confezionato per cani e gatti. L'autorizzazione puo' essere rilasciata ovvero la comunicazione inviata solo per una voce merceologica e purche' l'attivita' prevalente artigianale o industriale venga gia' svolta nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio.

    Se la ditta richiedente l'autorizzazione esercita piu' tipi di attivita' artigianali o industriali, ai fini dell'esame della domanda si considera quella a cui e' destinata la superficie maggiore nell'edificio in cui si intende esercitare il commercio al dettaglio.

    Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui all'art. 44-ter, comma 5 della legge urbanistica provinciale possono continuare la loro attivita' solo con le voci merceologiche gia' autorizzate, purche' l'attivita' di commercio al dettaglio, dal rilascio dell'autorizzazione, sia stata effettivamente svolta senza interruzioni, ad eccezione di quelle previste dalle disposizioni provinciali in materia di commercio. Nel caso di esercizi commerciali la cui attivita' non risulti effettivamente svolta alla data del 31 dicembre 2007, senza che ne sia stata autorizzata la sospensione, la relativa autorizzazione deve essere...

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