N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica con sede in Catanzaro per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria dell'11 novembre 2008, n. 38, pubblicata nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del giorno 15 novembre 2008, recante 'Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008' - per contrasto con l'articolo 117, primo secondo comma, lett. e) e lett. s) e 3, nonche' con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 16 gennaio 2009.

  1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 15 novembre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 11 novembre 2008, n. 38, recante 'Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008'.

    Con riferimento a tale legge, il testo dell'impugnato articolo 1 dispone testualmente che 'Il termine di 120 (centoventi) giorni di cui al comma 3, articolo 53, legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 e' prorogato di giorni 60 (sessanta)'.

    A sua volta, il citato articolo 53 della legge n. 15/2008, recante 'Misure in materia di energia elettrica prodotta da parti rinnovabili', dopo aver stabilito una serie di attivita' a carico del Dipartimento regionale delle attivita' produttive e della Giunta regionale in tema di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonte rinnovabile, al comma 3 dispone testualmente che 'Nelle more di quanto previsto ai commi che precedono e, comunque, per non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per impedire l'uso squilibrato e disomogeneo del territorio regionale e delle sue risorse ed il superamento degli obiettivi da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 2, sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonche' la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008 e cio' risulti da atto avente natura fidefacente, rilasciato da pubblico ufficiale, fatti salvi quelli che sono...

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