N. 63 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza del 13 maggio 2008 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra N. B.

e la UMS Generali Marine S.p.A. ed altro, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di N. B. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giuseppe Sante Assennato e Alessandro Garlatti per N. B. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore vittima di infortunio contro il fallimento della societa' datrice di lavoro e l'assicuratore di tale societa', la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 13 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non concede al lavoratore azione diretta contro l'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro.

La Corte rimettente espone di essere stata investita del ricorso proposto dal lavoratore contro la sentenza del giudice di secondo grado confermativa della pronuncia del tribunale che, ammettendo al passivo fallimentare il credito del lavoratore per il danno differenziale conseguente all'infortunio sul lavoro da lui subito il 17 novembre 1995, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dello stesso lavoratore contro l'assicuratore del datore di lavoro, perche', in base all'art. 1917 cod. civ., il danneggiato non ha azione diretta contro la compagnia assicuratrice.

Il giudice a quo ricorda che un'analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1917, commi primo e secondo, cod. civ., e' stata gia' proposta alla Corte costituzionale, la quale, con ordinanza n. 457 del 2006, l'ha dichiarata manifestamente inammissibile sotto due profili: in primo luogo perche' sollevata nel corso di un giudizio che ha quale unico possibile oggetto l'ammissione al passivo del credito azionato ed il suo rango (giudizio nel quale, pertanto, non e' rilevante una questione di azionabilita' diretta, da parte del danneggiato, del suo credito risarcitorio nei confronti dell'assicuratore); in secondo luogo, perche' la questione era stata prospettata dal rimettente in termini commisti ad una modifica dell'ordine legale dei privilegi, come tale estranea all'oggetto del giudizio principale, promosso esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell'assicuratore.

La rimettente ritiene di dover riproporre la questione depurata dai predetti profili di inammissibilita'.

In particolare, quanto al secondo, la Corte di cassazione afferma che nel giudizio principale non e' prospettata alcuna questione di ordine di privilegi.

Invece, per quel che concerne il primo profilo di inammissibilita', la rimettente sostiene che il principio di concentrazione delle tutele derivante dall'art. 111, secondo comma,

Cost., consente, e in un certo senso impone, nell'alternativita' tra azione diretta verso l'assicuratore e ammissione al passivo fallimentare dell'assicurato (eventualmente per il residuo non coperto...

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