Sentenza nº 493 da C.G.A.R. Sicilia, 03 Settembre 2014

Data di Resoluzione03 Settembre 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - PALERMO :Sezione II n. 01774/2010, resa tra le parti, concernente approvazione piano energetico ambientale reg.(pears)-realizzazione parco eolico;

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2010, proposto da:

Pres.Za della Reg. Ne Siciliana, Giunta Regionale Siciliana, Ass.To Reg. Industria (Oggi Energia e Servizi Pubb.Utilita'), rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliata in Palermo, via De Gasperi n. 81;

Vcc Agrigento 3 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso Salvatore Raimondi in Palermo, via Abela n. 10;

Comune di Agrigento, non costituito;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l'avv. di Stato Tutino e l'avv. F. Reina su delega di S. Raimondi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società appellata con istanza originariamente presentata nel 2003 e poi rinnovata ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 per la realizzazione nei comuni di Montallegro, Agrigento e Siculiana di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica.

Nelle more del complesso procedimento istruttorio è entrato in vigore il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana- P.E.A.R.S. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 9 marzo 2009 pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009, del quale è espressamente prevista l'applicabilità anche alle domande già in itinere.

La Società, con ricorso al T.A.R. Palermo, ha allora impugnato (tra l'altro) gli atti di approvazione del P.E.A.R.S. contestando l'applicabilità delle norme sopravvenute alle domande anteriormente presentate e deducendo comunque l'illegittimità di numerose clausole normative contenute nelle Linee Guida stesse.

Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando l'inapplicabilità delle nuove norme alle istanze pregresse ed annullando comunque alcune delle disposizioni impugnate.

La sentenza è stata impugnata dalla soccombente Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l'integrale riforma.

Si è costituita la società appellata instando per il rigetto del gravame e riproponendo in forma incidentale alcune delle censure respinte dal TAR.

Con ordinanze nn. 1021/2011 e segg. questo Consiglio ha rimesso alla Corte costituzionale questioni inerenti la legittimità costituzionale delle Linee Guida al PEARS, nel contesto delle tematiche normative investite dall'odierna controversia.

La Corte costituzionale con sentenza n. 80 del 2013 ha dichiarato inammissibili tali questioni.

Su impulso dell'appellante l'appello è stato chiamato all'udienza del 18 giugno 2014, nella quale è stato spedito in decisione.

DIRITTO

L'eccezione mediante la quale l'appellante deduce la nullità della notificazione del ricorso ( in quanto effettuata nei confronti della ? Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore? laddove il regolamento impugnato è da imputare alla Giunta regionale) non merita di essere favorevolmente considerata in quanto da un lato il Presidente della Regione è comunque il Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto; dall'altro in ogni caso l'irregolare ( perchè incompleta) identificazione dell'Organo chiamato in giudizio da parte del ricorrente risulta sanata dalla successiva costituzione in giudizio dell'Autorità competente e legittimata.

Ciò premesso l'appello è in parte da accogliere, in quanto il Collegio intende dare continuità ai criteri interpretativi delineati da questo CGA con l'ordinanza n. 1021 del 2011 ( e seguenti) con la quale furono rimesse alla Corte costituzionale questioni inerenti la legittimità costituzionale delle Linee Guida al PEARS nel contesto delle tematiche normative investite dall'odierna controversia.

Come sopra riferito, la Corte costituzionale con sentenza n. 80 del 2013 ha dichiarato inammissibili tali questioni, in quanto dedotte sull'erroneo presupposto che l'art. 105 della legge reg. n. 11 del 2010 avesse legificato le Linee Guida, decretandone la applicabilità in via transitoria fino alla approvazione del DPRS n. 48 del 2012 che le ha sostituite.

Ne consegue che l'appello dell'Amministrazione va esaminato tenendo presente la natura regolamentare dell'atto impugnato.

  1. Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione l'Amministrazione evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. allorchè ha qualificato l'intero P.E.A.R.S. come atto regolamentare.

    Oltre che delle Linee Guida dettate dalla Giunta, delle quali è sostanzialmente pacifica la natura regolamentare, il Piano consta infatti di un documento (elaborato con il contributo di vari Dipartimenti Universitari) che affronta l'intero spettro delle problematiche relative allo sviluppo della domanda e offerta di energia elettrica in ambito regionale in chiave programmatoria e dunque con valenza essenzialmente...

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