LEGGE REGIONALE 26 marzo 2008, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008/2010. Legge finanziaria 2008.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 28 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La regione, in conformita' con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, 'con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2008-2010 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2.

Ricorso al mercato 1. Per l'anno 2008 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo e' fissato, in termini di competenza, in euro 56.000.500,00.

  1. Per gli anni 2009 e 2010 il livello massimo di ricorso al mercato, per ciascun esercizio, e' determinato in euro 56.000.500,00.

  2. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passivita' preesistenti.

    Art. 3.

    Fondo consortile Societa' TRE A a r.l.

  3. Quota parte del finanziamento della legge regionale n. 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla tabella C allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00, iscritta nella unita' previsionale di base (U.P.B.) 07.2.011 'Attivita' istituzionali' (cap. 7819/2480), e' vincolata all'incremento del fondo consortile della Societa' di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria.

    Art. 4.

    Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani 1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la regione destina la somma di euro 432.790,88, iscritta nella U.P.B. della parte spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella B allegata alla suddetta legge, all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

  4. I rapporti della regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalita' di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalita' di erogazione delle quote dovute dalla regione, previo...

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