DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 marzo 2008, n. 8 - Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 23/I/II del 3 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 581 di data 14 marzo 2008, concernente l'approvazione del 'Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)'.

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni 1 . Questo regolamento, in attuazione dell'art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale', disciplina la promozione e il sostegno degli interventi e delle attivita' di inserimento e di integrazione degli studenti stranieri nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento, rivolti in particolare a:

  1. promuovere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti stranieri attraverso l'attuazione di progetti interculturali e l'adozione di modalita' organizzative omogenee e condivise;

  2. promuovere l'apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri;

  3. favorire e supportare l'apprendimento e il mantenimento della lingua madre;

  4. adeguare i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, nei limiti previsti dalla formativa vigente, tenendo conto dei percorsi personalizzati, anche al fine di valorizzare le esperienze acquisite dagli studenti nel paese di origine;

  5. realizzare materiali e strumenti didattici idonei a facilitare l'apprendimento e lo sviluppo personale e professionale degli studenti stranieri;

  6. assicurare il pieno diritto allo studio e la qualita' dei processi di integrazione in ambito scolastico e formativo;

  7. favorire l'utilizzazione di personale specializzato anche attraverso lo sviluppo di competenze professionali nel settore della facilitazione linguistica e della mediazione interculturale;

  8. favorire il riconoscimento dei titoli e delle professionalita' gia' acquisite da parte degli studenti stranieri, anche in relazione all'attivazione di iniziative di educazione permanente;

  9. promuovere azioni volte a realizzare la comunicazione e le relazioni tra la scuola e la famiglia straniera e tra la famiglia straniera e la famiglia italiana, rinforzando lo sviluppo di un approccio interculturale negli studenti, nelle famiglie e negli operatori della scuola, e attivando servizi di consulenza e coordinamento delle iniziative.

    1. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento:

  10. la lingua madre dello studente straniero e' considerata lingua prima ed e' indicata con la sigla L1;

  11. la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri e' considerata lingua seconda ed e' indicata con la sigla L2.

    Art. 2.

    Destinatari 1. Sono destinatari degli interventi e delle attivita' disciplinate da questo regolamento:

  12. gli studenti frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, non in possesso della cittadinanza italiana, che richiedono supporto linguistico, e siano:

    1) presenti sul territorio italiano da meno di un anno, che necessitano di interventi atti a promuovere l'acquisizione della L2 per comunicare;

    2) presenti sul territorio italiano da piu' di un anno, che necessitano di interventi atti a implementare il livello di padronanza della L2 per comunicare e di interventi atti a supportare la graduale acquisizione della stessa L2 per studiare e apprendere le discipline nonche' i linguaggi specifici e settoriali;

  13. gli studenti che necessitano di supporto socio-culturale frequentanti percorsi del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione e si trovino in una delle seguenti condizioni:

    1) presenti sul territorio italiano con la famiglia immigrata o ricongiunti alla stessa;

    2) nati in Italia da famiglie immigrate;

    3) figli di coppia mista;

    4) arrivati in Italia per adozione internazionale;

  14. le famiglie degli studenti indicati dalle lettere a) e b), al fine di valorizzare la partecipazione dei familiari al percorso educativo e formativo dello studente.

    1. Ai fini di questo regolamento i destinatari, come individuati dal comma 1, sono indicati con la dizione di 'studenti'.

    Art. 3.

    Interventi e attivita' della Provincia 1. La Provincia, nei limiti delle risorse definite dagli articoli 85 e 112 della legge provinciale, promuove l'educazione interculturale mediante la promozione, il sostegno e la realizzazione di interventi e attivita' volti:

  15. all'attivazione di servizi di consulenza e documentazione;

  16. alla realizzazione di corsi di formazione per i docenti e per gli operatori, che svolgono attivita' di integrazione, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali;

  17. all'assegnazione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali di docenti, come definiti dagli articoli 6 e 7 di questo regolamento, sulla base delle modalita' e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 86, comma 4, della legge provinciale;

  18. alla realizzazione di ogni altro intervento rientrante nelle finalita' previste dall'art. 75 della legge provinciale.

    1. La Giunta provinciale individua modalita', contenuti e criteri per la realizzazione dei corsi di formazione previsti dal comma 1, lettera b).

    2. La Provincia provvede alla formazione di specifici elenchi dei...

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