N. 59 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Ortolani Alberto ed altri contro l'Agenzia del territorio di Firenze con ordinanza del 19 febbraio 2008, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo un termine a pena di decadenza per la rettifica della rendita catastale proposta, esporrebbero indefinitamente il contribuente all'azione dell'Amministrazione finanziaria;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in merito ad alcuni ricorsi con i quali si chiede l'accertamento dell'illegittimita' degli avvisi di rettifica della rendita catastale emessi dall'Agenzia del territorio di Firenze, con conseguente dichiarazione di validita' delle precedenti classificazioni del 28 dicembre 2004;

che il giudice a quo ritiene che, non esistendo alcun termine perentorio che l'Agenzia del territorio sia tenuta a rispettare, il contribuente si troverebbe indefinitamente esposto alla sua azione accertatrice, con la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, sanciti dall'art. 3 Cost., nonche' del diritto di...

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