N. 56 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giuduci: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), promosso con ordinanza del 25 gennaio 2008 dalla Corte di cassazione nel giudizio vertente tra Riccardo Ortenzi, il Ministero delle finanze e l'Agenzia delle entrate, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Riccardo Ortenzi nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato Maurizio Trevisan per Riccardo Ortenzi e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell'appello proposto nel luglio del 2000 dall'Agenzia delle entrate, aveva dichiarato tempestivo tale appello e legittimo un avviso di accertamento dell'ILOR relativa all'anno 1991, la Corte di cassazione civile, con ordinanza n. 1603, depositata il 25 gennaio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale del 'coordinato disposto' degli artt. '1 e 2 della legge 592/1985 (e successive modificazioni)' [recte:

dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), nonche' dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto)], in quanto consentono al competente direttore generale, regionale o compartimentale, dell'amministrazione finanziaria di prorogare, a favore dell'ufficio tributario, i termini per proporre appello avverso le sentenze emesse da giudici tributari.

1.1. - Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) il contribuente appellato aveva eccepito davanti alla Commissione tributaria regionale che l'appello proposto dall'ufficio finanziario avverso la sentenza di primo grado era tardivo, perche' gli era stato notificato oltre i termini di legge; b) il giudice di appello aveva respinto tale eccezione, affermando che l'ufficio tributario era stato 'rimesso nei termini, ai sensi della legge 25 ottobre 1985, n.

592 ed in applicazione del disposto del decreto della Direzione regionale per il Lazio del 1° settembre 2000 (pubblicato, in data 12 settembre 2000, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale [recte: generale] n. 213)'; c) la suddetta proroga dei termini era stata disposta 'a seguito di eventi 'riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria''.

1.2. - Lo stesso giudice rimettente premette altresi', in punto di diritto, che la sopra indicata proroga dei termini e' disposta: a) 'anche in relazione ai termini processuali', come ritenuto dal diritto vivente; b) per qualunque evento di carattere eccezionale che impedisca il regolare funzionamento degli uffici finanziari, anche se riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, come desumibile dal testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 770 del 1961, introdotto dall'art. 1 della legge n. 592 del 1985 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa; c) 'da un soggetto che e' istituzionalmente parte in una rilevante porzione di processi; mentre la proroga dei termini processuali civili e penali prevista (su presupposti e con effetti ben piu' circoscritti) dal d.lgs. n. 437/1948 e' disposta dal Ministro della giustizia, che solo in via eccezionale puo' esser parte processuale'.

1.3. - In ordine alla non manifesta infondatezza delle sollevate questioni, il giudice a quo afferma, in primo luogo, che le disposizioni censurate violano il 'principio di parita' delle parti' ed il 'principio del contraddittorio' di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., perche': a) nel processo, la prevalenza delle tesi sostenute da una delle parti - cioe', nella specie, dall'amministrazione finanziaria, la quale mostra una 'sovrapposizione della qualita' di parte con quella di organo destinato ad accertare eventi di 'carattere eccezionale' destinati a riflettersi nel processo e quindi a giovare al decidente' - 'deve essere mediata dall'intervento del giudice terzo che decide nel contraddittorio (quanto meno potenziale)' delle parti medesime:

mediazione, questa, non realizzatasi nel caso concreto; b) la proroga dei termini, potendo essere disposta anche 'a seguito di eventi 'riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria'' stessa, consente 'alla Amministrazione (e solo ad essa) di giovarsi della propria disorganizzazione'. In proposito, il rimettente osserva che 'Il contrasto con il principio di parita' delle parti e con quello del contraddittorio non viene [...] meno per il fatto che le proroghe in questione operino anche a vantaggio del contribuente [...], in quanto simile 'parita' degli effetti' puo' elidere il contrasto con l'art. 3 Cost., ma non quello con il (sopravvenuto) testo dell'art. 111 Cost.'.

Sempre per il giudice a quo, le disposizioni denunciate violano, in secondo luogo, il principio della 'ragionevole durata del processo' di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., perche' detto principio, 'cosi' come inteso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo', non permette che nel processo si verifichino 'ritardi derivanti da disfunzioni dell'apparato pubblico'.

Il rimettente deduce, infine, che le medesime disposizioni denunciate violano l'art. 24 Cost., perche' 'il potere di determinare la proroga dei [termini] processuali fa capo ad un soggetto che ha come proprio compito istituzionale esser parte del processo', cioe', per quanto attiene alla vicenda in esame, la 'competente direzione regionale' del Lazio, ossia il soggetto che 'ha provveduto ad autorizzare l'appello ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 546/1992'.

Il medesimo rimettente precisa, al riguardo, che 'nessuna garanzia per la difesa delle controparti [...] rappresenta l'intervento del parere non vincolante del Garante del contribuente'.

1.4. - Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che 'la caducazione delle disposizioni investite dalla eccezione di illegittimita' costituzionale priverebbe di supporto legislativo il decreto della Direzione regionale per il Lazio del primo settembre 2000' con il quale e' stata disposta la proroga dei termini di cui, nella fattispecie, si e' giovata l'amministrazione per proporre appello e, pertanto, 'risulterebbe inammissibile per tardivita' l'appello proposto dalla Amministrazione' finanziaria.

  1. - Si e' costituito il contribuente, ricorrente per cassazione nel giudizio principale, il quale, riportandosi alle argomentazioni svolte dall'ordinanza di rimessione, insiste per l'accoglimento delle sollevate eccezioni di legittimita' costituzionale. Secondo l'interveniente, gli artt. '1 e 2 della legge n. 592 del 1985' violano, oltre ai parametri evocati dal giudice rimettente, anche l'art. 3 Cost., perche' la parte privata del processo tributario non ha un potere di proroga dei termini analogo a quello riconosciuto dalle disposizioni denunciate all'amministrazione finanziaria, dovendo detta parte 'comunque rispettare i termini senza alcuna possibilita' di chiederne e tanto meno di...

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