LEGGE REGIONALE 26 maggio 2008, n. 16 - Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 30 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalita' 1. La Regione Lombardia riconosce e tutela le attivita' educative, didattiche, sociali e religiose che enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

Art. 2.

Campo di applicazione 1. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui all'art. 1 svolgono le proprie attivita' anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, secondo le tipologie sottoelencate:

  1. soggiorno in struttura fissa autogestita;

  2. campeggio temporaneo autogestito;

  3. campeggio mobile itinerante autogestito.

    Art. 3.

    Soggiorno in struttura fissa autogestita 1. Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalita', pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.

    1. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacita' ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.

    Art. 4.

    Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite 1. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al sindaco del comune competente per territorio, secondo l'allegato A indicando:

  4. le generalita' di uno o piu' responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;

  5. la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;

  6. l'assenso del proprietario della struttura;

  7. la tipologia di attivita'.

    1. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, in assenza di provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attivita' di soggiorno puo' essere iniziata.

    2. Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'allegato B; se la durata e' inferiore o pari a tre giorni (o settantadue ore) non si applicano i commi 1, 2 e 4 del presente articolo, ma devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato D.

    3. I responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di eta' inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di...

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