Sentenza nº 220 da Sardegna, Cagliari, 25 Febbraio 2009

Data di Resoluzione25 Febbraio 2009
EmittenteSardegna - Cagliari

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Paolo Numerico, Presidente

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

della nota della Direzione Generale de gli Istituti di Previdenza n. 63.721 del 29/10/1993 e della nota ERSAT n. 5702 del 11/11/1993, ora conosciute dalla parte ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente aventi ad oggetto la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo assicurativo INPS - richiesta di RICONGIUNZIONE GRATUITA DEI SERVIZI PRESTATI ALLE DIPENDENZE DELL'ERSAT PRIMA DELL'ISCRIZIONE ALLA CPDEL, come rimborso delle somme versate, con interessi e rivalutazione.

Sul ricorso numero di registro generale 130 del 1998, proposto da:

Ancis Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Andreozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Andreozzi in Cagliari, via Gianturco n. 4;

I.N.P.D.A.P. -Istituto Nazionale Previdenza Dip.Amm.Pubb.- Rm, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Inpdap in Cagliari, via Delitala n.2;

Ministero Tesoro con delega per la Funzione Pubblica, non costituito in giudizio;

Ersat -Ente Reg.Le Sviluppo Assistenza Tecnica Agric.-Ca, non costituito in giudizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Inpdap -Istituto Nazionale Previdenza Dip.Amm.Pubb.- Rm;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2009 il Consigliere Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Andreozzi per il ricorrente e Doa per l'INPDAP;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, dipendente ERSAT, è stato iscritto, in virtù della legge regionale n. 4/1981 alla CPDEL con decorrenza 22 luglio 1979.

In precedenza il ricorrente, quale dipendente dell'ETFAS (poi trasformato in ERSAT con L.R. 5/1981) era iscritto -ai fini previdenziali- all'INPS (fino al 22.7.1979).

Il passaggio tra enti previdenziali è avvenuto, in modo obbligatorio, in coincidenza con l'entrata in vigore del DPR 259/1979, il quale, in applicazione della normativa concernente il "trasferimento alle Regioni" degli enti di sviluppo (L. 386/76), aveva disposto il trasferimento alla Regione sarda delle competenze statali sull'ETFAS.

Tale iscrizione, inevitabile in quanto obbligatoria, è stata, poi, concretamente disposta con le LL.RR. 49/1980 e 4/1981.

Il ricorrente nel 1980 ha, quindi, richiesto, ovviamente, la "ricongiunzione" dei contributi versati all'INPS presso la CPDEL. La CPDEL, nel corso del 1986, ha disposto la ricongiunzione, però in modo ?oneroso?, dei contributi (prevista dall'art. 2 L. 29/79); il ricorrente provvedeva al pagamento, in unica soluzione, di lire 4.976.980 (versamento tramite conto corrente postale dell'11 gennaio 1988).

Successivamente, la L. n. 482/1988, all'art. 2, ha esteso al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo -per effetto del trasferimento delle relative funzioni statali- le disposizioni degli artt. 74 e 76 DPR 761/1979 e quindi ha disposto specificamente la "gratuità della ricongiunzione" dei contributi, così come prevista dall'art. 6 della L. 29/1979.

L'Amministrazione ritiene però che la L. 482/1988 sia irretroattiva, in particolare rispetto a coloro che hanno già accettato, prima della sua entrata in vigore, la ricongiunzione onerosa dei contributi in questione (e ciò a prescindere dall'avvenuto o meno pagamento in unica soluzione e/o concessa rateizzazione).

Con ricorso notificato il 29 dicembre 1997 e depositato il successivo 22 gennaio 1998 ANCIS Giampaolo ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, col favore delle spese, deducendo il seguente motivo di gravame:

erronea interpretazione della legge n. 482/1988 - diritto alla ricongiunzione "gratuita" e non onerosa dei contributi per il passaggio dall'Inps alla CPDEL dei dipendenti dell'ERSAT transitati nell'ambito del personale dell'area regionale per effetto del d.p.r. 259/1979, che ha disposto il trasferimento alla Regione sarda delle funzioni esercitate dallo Stato sull'ETFAS in attuazione della legge 386/76.

L'interessato richiede, oltre all'annullamento, la declaratoria del diritto alla ricongiunzione gratuita nonché l'integrale restituzione dei contributi versati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

In particolare evidenzia il ricorrente che l'art. 2, 4° comma, della legge 482/1988 prevede espressamente che ?al personale transitato agli enti di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976 n. 386 ?.. si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni...

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