N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 dicembre 2008, ha approvato il disegno di legge n. 328 stralcio I dal titolo 'Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo', pervenuto a questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 22 dicembre 2008.

La norma contenuta nell'art. 1, comma 12 della delibera legislativa da' adito a censura di costituzionalita' sotto il profilo del mancato rispetto del principio di cui all'art. 81, quarto comma della Costituzione.

Essa in particolare recita: '12. Gli enti locali che hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di contrattisti di diritto privato di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono fruire dei benefici previsti dal comma 14 dell'art. 23, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo unico per il precariato, ancorche' non abbiano presentato preventivamente istanza all'Agenzia regionale per 1'impiego e la formazione professionale'.

La disposizione in questione consentirebbe la corresponsione dei finanziamenti a carico del bilancio regionale alle amministrazioni locali che, nell'attivare procedure di stabilizzazione del precariato, hanno assunto con contratti a tempo indeterminato lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 e dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, pur in mancanza della preventiva istanza all'agenzia preposta all'istruttoria.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio economico previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 19/2005 e', in particolare, pari ad un quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessore regionale del lavoro ed e' ripartito in cinque annualita' di eguale importo per ogni lavoratore assunto.

L'ammontare del contributo annuale, secondo l'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 85/1995 e' pari al 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno, ovvero al 90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore ivi compresi gli oneri sociali.

La residua parte della retribuzione e' a carico dell'ente che effettua l'assunzione.

La disposizione teste' approvata amplia sostanzialmente il numero degli enti locali legittimati a fruire dei suddetti benefici economici, ma, pur...

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