Sentenza nº 456 da Veneto, Venezia, 23 Febbraio 2009

Data di Resoluzione23 Febbraio 2009
EmittenteVeneto - Venezia

Ricorso n. 2603 del 2007 Ord. n. 456/09

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti -Presidente

Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.

Stefano Mielli -Referendario

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso e sull'atto di motivi aggiunti rubricati sub n. 2603 del 2007, proposti da NDIAYE MOUSSA e NDIAYE MASSIRE, nella loro qualità di preposto e titolare del Phone Center African Company, DIOP CHEIKH, titolare del Phone Center SA.SARA COMUNICATION, FAYE MAMDOU, titolare dell'omonimo Phone Center, MUGNANO LUISA, titolare del Phone Center International Phone Center, AJAZ AHMAD, titolare del Phone Center Park International, BEGAM MUST SHANAZ, titolare del Phone Center Moon Phone Center, THIAM ASSANE, titolare del Phone Center Sweet Point e UWAIGBOE EBUWA, titolare del Phone Center Servizi Telefonici; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Mazzero e Cristina Cittolin, e domiciliati presso lo studio dell'avv. Giorgio Pinello in Venezia, S. Polo n. 3080/L;

contro

il Comune di Conegliano, in persona del legale rappresentante "pro tempore", non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

della Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon ed Emanuele Mio, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in S. Polo, n. 1429/b);

per l'annullamento

-quanto al ricorso introduttivo:dell'ordinanza n. 270, a firma del Sindaco di Conegliano, emessa il 25 settembre 2007 e notificata ai ricorrenti il 10, 11 e 12 ottobre 2007, avente a oggetto "requisiti igienici, di pubblica sicurezza degli orari per l'attivazione di centri di telefonia in sede fissa (phone center)", nella parte in cui detta prescrizioni generali in materia (punti 1,2,3,4,6,7,8,11), estese alle attività già insediate, e prevede che "i phone center attualmente operanti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4, entro 90 giorni a decorrere dal 15° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio e/o dalla notifica. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al punto 7", a mente del quale "in caso di inosservanza dei punti 1,2,3,4 e 5 della presente ordinanza l'attività sarà sospesa per il periodo necessario al realizzo o al ripristino delle condizioni previste dai punti citati;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, e in particolare, per quanto occorra "in parte qua", della d.G.R. 27.7.2006 n. 2346, pubblicata sul Bur n. 74 del 22.8.2006, contenente le "linee guida regionali in materia di requisiti igienici per l'attivazione di centri di telefonia in sede fissa (Phone Center)";

e per la condanna del Comune di Conegliano al risarcimento del danno;

-quanto al "ricorso per motivi aggiunti", per l'annullamento dell'ordinanza n. 357, emanata dal Sindaco di Conegliano il 13 dicembre 2007 e notificata ai ricorrenti il 24 -27 dicembre 2007, con la quale è stato disposto: 1)di revocare la propria ordinanza n. 270 del 25 settembre 2007 e 2)di notificare copia della presente ordinanza agli esercenti le attività di "phone center" presenti sul territorio comunale, unitamente alle disposizioni della legge regionale n. 32 del 30 novembre 2007..., affinché gli stessi provvedano ad adeguarsi alle disposizioni in esse contenute"; e per la condanna di Comune e Regione al risarcimento del danno; previa:

-disapplicazione, nei limiti di cui in ricorso, delle norme della l. reg. Veneto n. 32 del 2007, per contrasto con norme del Trattato CEE; e/o

-declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza, in relazione agli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale delle norme della l. reg. del Veneto n. 32 del 2007; e/o

-rinvio in via pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia europea ex art. 234 del Trattato CEE;

visto il ricorso introduttivo, notificato il 7 dicembre 2007 e depositato in segreteria il 29 dicembre 2007, con i relativi allegati;

visto il "ricorso per motivi aggiunti" , notificato il 21 febbraio 2008 e tempestivamente depositato in segreteria, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto, con i relativi allegati;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2008 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Mazzero per i ricorrenti e Mio per la Regione Veneto;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

  1. -Nel ricorso introduttivo i ricorrenti espongono:

    -di essere titolari, da alcuni anni, delle relative ditte, e ciò in base a regolari licenze prefettizie per la conduzione di pubblici esercizi di internet point e phone center, e che, oltre a gestire centri di telefonia in sede fissa, svolgono attività di trasferimento all'estero di denaro (Money Transfer) , quali sub - mandatari di Western Union;

    -che la classificazione più adeguata dell'attività svolta dai phone center è quella di "servizio di comunicazione elettronica" , ex art. 2 Dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE , definizione riprodotta nell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con d. lgs. n. 259 del 2003;

    -che l'art. 3, comma 2, del codice stabilisce che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è di preminente interesse generale ed è libera;

    -che i titolari dei phone center colpiti dall'ordinanza impugnata ricavano dal reddito prodotto il sostentamento per sé e per le rispettive famiglie e che nessuno di loro è proprietario dei locali nei quali l'attività si svolge;

    -che l'attenzione del legislatore regionale e dell'autorità amministrativa locale verso il fenomeno dei phone center si è manifestata dapprima in Lombardia, dove è entrata in vigore la l. reg. n. 6 del 2006, dedicata alla materia, e dove alcuni comuni hanno emesso ordinanze di contenuto restrittivo nei confronti dei phone center esistenti e regolarmente autorizzati dalla autorità prefettizia;

    -che in Veneto, con l'impugnata ordinanza n. 270/07, emanata il 25 settembre 2007 e comunicata ai ricorrenti tra il 10 e il 12 ottobre 2007, in data, quindi, precedente a quella della approvazione della legge che regolamenta l'attività dei phone center, il Sindaco di Conegliano ha dato disposizioni, per quanto qui più interessa, in materia di dimensioni dei locali, richiedendo il possesso dei requisiti prescritti non solo ai phone center di nuova apertura ma anche a quelli già esistenti: in particolare, l'art. 11 dell'ordinanza n. 270/07 dispone che "i phone center attualmente operanti dovranno adeguarsi alle prescrizioni ... entro 90 giorni a decorrere dal 15° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio e/o dalla notifica. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al punto 7", in base al quale "in caso di inosservanza dei punti 1,2,3,4, e 5 della presente ordinanza l'attività sarà sospesa per il periodo necessario al realizzo o al ripristino delle condizioni previste dai punti citati".

    Ciò esposto i ricorrenti, nell'impugnare l'ordinanza del Sindaco n. 270 del 2007 e, per quanto occorra, le linee -guida regionali emesse nel 2006, hanno dedotto numerose censure di illegittimità ordinaria.

    Prima che l'ordinanza sindacale n. 270/07 fosse esaminata dalla sezione in sede di sospensiva, il Sindaco di Conegliano, con l'ordinanza n. 357/07, meglio in epigrafe indicata, ha revocato il provvedimento precedente e, contestualmente, ha disposto che gli esercenti le attività di phone center sul territorio comunale provvedano ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella citata l. reg. n. 32/07.

    Avverso l'ordinanza n. 357/07 i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti. Nell'atto di motivi aggiunti i ricorrenti segnalano, in via preliminare, che l'ordinanza sindacale n. 357/07, nel disporre che (anche) gli "esercenti le attività di phone center" (esistenti) si adeguino alle disposizioni della l. reg. n. 32 del 2007, vale a dire che rispondano ai requisiti di cui agli articoli 4 e 9 della l. reg. n. 32/07 cit. (cfr. art. 12, commi da 1 a 3: ci si riferisce, in particolare, ai requisiti igienico -sanitari e dimensionali dei...

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