N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica con sede in Bari, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Puglia del 21 ottobre 2008, n. 31, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 167 del giorno 24 ottobre 2008, recante 'Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale', con specifico riguardo a:

1) art. 1, per contrasto con gli artt. 3, 117, terzo comma, e 41 della Costituzione;

2) art. 2, commi 1 e 2, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), terzo comma, della Costituzione;

3) art. 3, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

4) art. 4, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

5) art. 7, comma 1, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

E a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 18 dicembre 2008.

  1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 24 ottobre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, recante 'Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale'.

    Con riferimento a tale legge si riporta per completezza espositiva, il testo degli articoli impugnati.

    Art. 1

    Interventi in materia di riequilibrio ambientale 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,), al fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale.

    Tali accordi devono espressamente quantificare le riduzioni delle emissioni inquinanti correlandone alle potenze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati e devono essere coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale (PEAR).

  2. Le autorizzazioni relative agli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1 devono essere rilasciate, anche per quote eccedenti i limiti eventualmente posti dalla normativa regionale, in conformita' di quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita').

  3. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle commissioni consiliari competenti, da esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

    Art. 2.

    Disposizioni per gli insediamenti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 1. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:

    1. nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' agricola. Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del piano urbanistico tematica territoriale 'Paesaggio' (PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano. Sono altresi' considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l'art. 10 della legge regionale n.

      14/2007;

    2. nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

    3. nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

    4. nelle zone protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);

    5. nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto...

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