N. 44 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale dei porti - prot. numero M. TRA/DINFR/4520, DIV. IV, in data 17 aprile 2008, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 20 giugno 2008, depositato in cancelleria il successivo 27 giugno ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 20 giugno 2008 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 27 giugno, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato impugnando la nota del Ministero dei trasporti - Direzione generale dei porti - prot. numero M.

TRA/DINFR/4520, DIV. IV, in data 17 aprile 2008;

che con detto atto, il Ministero in questione, in attesa della revisione del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), 'per la fase transitoria richiama ancora l'applicabilita' del suddetto d.P.C.m.

(...) identificativo delle aree marittime di preminente interesse nazionale';

che ad avviso della Regione, il sistema cosi' delineato, nel riservare allo Stato la competenza su tutti i porti indicati nel suddetto atto governativo, si porrebbe in contrasto con il riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni in ordine alle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, come risultante dal nuovo assetto costituzionale;

che la nota impugnata, infatti, 'non considera che, a seguito della riforma degli artt. 117 e 118 della Costituzione, il settore dei porti civili e' stato demandato alla potesta' legislativa concorrente delle Regioni, senza distinguere tra aree portuali aventi rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale';

che, pertanto, la Regione ritiene che l'atto oggetto del conflitto sia lesivo delle proprie attribuzioni per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione all'art. 5 Cost.;

che la ricorrente ricorda che la Corte, con...

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