N. 37 SENTENZA

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Testo A), promosso con ordinanza del 6 febbraio 2008 dal Tribunale di Roma, sezione fallimentare, sul ricorso proposto dal curatore del fallimento della societa' Vittoria Franzo', Salvatore Puzzo, Simonetta Puzzo, Ro. Gi. s.a.s., iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con ordinanza del 6 febbraio 2008 - a seguito di ricorso proposto da soggetto che ha svolto funzione di curatore in procedimento fallimentare revocato con sentenza non impugnata - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, Testo A), nella parte in cui non include, tra le spese anticipate dall'Erario - in caso di revoca del fallimento - le spese e gli onorari del curatore.

Riferisce il rimettente che, a seguito di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il Tribunale aveva provveduto, in data 22 novembre 2006, ai sensi degli artt. 18, 19 e 21 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), a revocare la dichiarazione di fallimento della societa' V. F., S. P., S. P., Ro. Gi. S.a.s., respingendo la domanda di risarcimento dei danni proposta dai falliti avverso i creditori ricorrenti.

Il curatore del fallimento della predetta societa' aveva poi domandato, con ricorso in data 16 luglio 2007, la liquidazione del proprio compenso, chiedendo altresi' che il relativo onere economico fosse posto a carico dell'Erario.

Rileva il giudice a quo che la...

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