LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 18 - Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 27 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o 1. In considerazione dell'importanza che la pratica dello sci nordico riveste per la Valle d'Aosta sia sotto l'aspetto sportivo sia sotto quello turistico, la Regione disciplina, con la presente legge, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico.

Art. 2.

B e n e f i c i a r i 1. I contributi sono concessi ai soggetti, pubblici o privati, gestori di piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani.

Art. 3.

Interventi ammessi a contributo 1. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

  1. la realizzazione e l'adeguamento dei tracciati;

  2. l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento programmato a servizio delle piste;

  3. l'acquisto di segnaletica;

  4. l'acquisto di veicoli battipista e di motoslitte, anche usati.

    2. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprendono i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di appalto, di direzione lavori e di collaudo.

    3. Sono ammesse a contributo unicamente le domande riferite a comprensori per i quali, nelle tre stagioni invernali precedenti, e' stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.

    Art. 4.

    Entita' dei contributi 1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

    Art. 5.

    Domande di intervento 1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 marzo di ogni anno, pena l'irricevibilita' delle domande stesse.

    2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura medesima.

    3. Per l'acquisto della segnaletica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ai fini dell'ottenimento dei contributi, e' necessaria la previa acquisizione del parere favorevole...

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