LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 17 - Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 27 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione persegue finalita' di semplificazione e tracciabilita' degli incassi e dei pagamenti, in base a criteri di trasparenza, economicita' ed efficacia.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione promuove l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o postale o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi.

    Art. 2.

    Riscossione delle entrate 1. Per la riscossione di tributi, sanzioni ed entrate patrimoniali o di altra natura, sono riconosciute forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici.

  2. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 1 si determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della relativa prova.

    Art. 3.

    Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entita' e arrotondamento dei versamenti tributari 1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro 15.

  3. Nei limiti di importo di cui al comma 1, non si effettua il rimborso dei tributi di competenza della Regione.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

  5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predispone la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi crediti gia' accertati.

  6. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione e' effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare, comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre spese.

  7. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT