N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento)

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di reclamo proposto da Airri Medical contro Lanzi Claudia in relazione al provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 21 luglio 2008 dal Giudice del lavoro di Viterbo.

Premesso che con ricorso depositato in data 27 agosto 2008 Airri Medical proponeva reclamo avverso l'ordinanza pronunciata ex art. 700 c.p.c. in data 21 luglio 2008 con la quale il giudice del lavoro di Viterbo, accogliendo il ricorso d'urgenza proposto da Lanzi Claudia, le aveva ordinato di riammettere in servizio la ricorrente nel posto dalla medesima occupato da alcuni anni ed ininterrottamente come fisioterapista, in virtu' di reiterati contratti a termine;

deduceva che per giungere a quella decisione il giudice aveva ritenuto la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 per omessa indicazione delle ragioni dell'assunzione pervenendo alla conversione dei contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato;

censurava quindi il provvedimento sotto tre profili:

  1. per l'impossibilita' di dare attuazione all'ordine di reintegrazione per effetto dell'art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 (intitolato 'Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine') introdotto dall'art. 21 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modifiche del d.l. 25 giugno 2008, n. 112;

  2. per difetto del periculum in mora non essendo stata fornita prova dello stato di bisogno;

  3. perche' in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore a tempo determinato doveva escludersi una tutela reintegratoria e non essendo ammessa la procedura d'urgenza per il riconoscimento di crediti risarcitori il ricorso avrebbe dovuto essere integralmente rigettato;

che si costituiva Lanzi Claudia deducendo 1) l'inapplicabilita' della normativa citata al procedimento cautelare dovendosi ritenere, stante il riferimento alle sentenze passate in giudicato) che essa si riferisca ai soli giudizi di merito (pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione) il cui esito sia suscettibile di passaggio in giudicato; giudizio che nel caso di specie non poteva dirsi ancora in corso attesa la natura meramente anticipatoria li' dove sia instaurato un procedimento d'urgenza ante causam;

2) che la norma in questione sarebbe comunque da interpretare come una sorta di limitazione della indennita' risarcitoria in caso di illegittimo comportamento del datore di lavoro; essa non avrebbe peraltro soppresso le disposizioni preesistenti che nell'ipotesi in cui le ragioni giustificative del termine non risultino da atto scritto prevedono l'inefficacia del termine stesso e la necessita' di ritenere il rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine; ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi costituzionali e comunitari ed imporrebbero di rimettere la questione alla Corte costituzionale;

3) che l'illegittima cessazione del rapporto di lavoro determina la lesione del diritto del lavoratore ad una esistenza libera e dignitosa per se e la famiglia e nel caso di specie, cio' che tanto piu' valeva nel caso di specie in cui il reddito lavorativo era venuto meno subito dopo la nascita della figlia;

4) che infondate erano le censure concernenti la tutela reintegratoria, posto che il ricorso d'urgenza aveva ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro come rapporto a tempo indeterminato e che il provvedimento non aveva disposto la reintegrazione;

che all'esito dell'udienza il collegio si e' riservata la decisione.

Tanto premesso O s s e r v a Infondate appaiono le ultime due censure formulate dalla reclamante.

Sotto il profilo del periculum in mora, deve infatti ritenersi che l'interruzione del rapporto di lavoro coinvolge la sfera personale, sociale e relazionale della persona ed e' idoneo ad incidere sul diritto del soggetto ad una esistenza dignitosa, anche indipendentemente dalla maggiore o minore incidenza sulla capacita' reddituale. La giurisprudenza di legittimita' e' peraltro orientata nel senso di ritenere ammissibile il provvedimento di urgenza, benche' finalizzato a tutelare diritti concernenti beni infungibili (quale non e' il denaro), anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della 'esistenza libera e dignitosa' presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti. Nel caso di specie, la circostanza che il lavoro costituisse l'unica fonte di reddito della ricorrente, e' dunque sufficiente per ravvisare il pericolo di danno grave e irreparabile.

Quanto poi alle osservazioni in ordine alla natura della tutela accordata, va rammentato come la piu' recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985), formatasi in relazione alla legge n. 368/2001 - che all'art. 1 non prevede una norma sanzionatoria come quella pregressa di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - ha affermato l'applicabilita' del principio della conversione del contratto da...

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