REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 3 - Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, articolo 2, comma 2, lettera A).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 1° ottobre 2008) Premesso che:

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato la deliberazione n. 239 del 4 agosto 2008

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, nel rispetto dell'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, la gestione dell'anagrafe canina anche attraverso strumenti informatici e l'utilizzo dei microchip come unico sistema di identificazione dei cani.

  1. L'identificazione dei cani nel territorio regionale e' obbligatoria e viene effettuata esclusivamente attraverso microchip, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, forniti dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria regionale del Molise.

  2. La gestione dei dati dell'anagrafe canina regionale viene effettuata per mezzo del programma informatico di gestione dell'anagrafe canina predisposto dall'ufficio anagrafe zootecnica del servizio veterinario regionale e denominato: 'Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise' (di seguito denominato BDCM), in grado di colloquiare con l'anagrafe canina nazionale istituita presso il dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza alimentare del Ministero della salute.

    Nella banca dati regionale vengono registrati tutti i cani identificati.

  3. Tutte le certificazioni veterinarie che prevedono la segnalazione dell'identita' di un cane devono riportare il numero di codice identificativo dell'animale.

    Art. 2.

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    1. responsabile: il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, del cane;

    2. trasponder: il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera d), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali;

    3. codice identificativo: il codice numerico relativo a ciascun trasponder che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'art. 7, comma 3, mediante etichetta adesiva;

    4. lettore: una strumentazione mediante la quale si effettua la lettura del codice emesso dal trasponder;

    5. carattere non temporaneo: la qualita' di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.

      Art. 3.

      Caratteristiche tecniche di microchip e lettori 1. Ai fini dell'utilizzo per l'anagrafe canina regionale, sono riconosciuti idonei i microchip (trasponder) e i lettori conformi allo standard ISO 11784 e ISO 11785. In particolare:

    6. i microchip conformi contengono un codice a 15 cifre di tipo FDX-B;

    7. i lettori conformi sono in grado di leggere sia i microchip che utilizzano sistemi di trasmissione FDX-B e HDX, che quelli con il sistema di trasmissione tipo FDX-A tipo FECAVA.

  4. I microchip conformi alle caratteristiche tecniche sopra riportate rappresentano l'unico metodo ufficiale di identificazione dei cani nella Regione Molise.

    Art. 4.

    Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise - BDCM 1. Presso il servizio veterinario regionale e' istituita la Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise (BDCM) nella quale confluiscono tutti i dati raccolti dai servizi veterinari delle singole Zone territoriali della A.S.Re.M. e registrati sull'articolazione locale della stessa banca dati.

  5. Tutti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. devono disporre delle attrezzature informatiche dedicate per l'installazione della banca dati locale dell'anagrafe canina, per la sua implementazione, per l'invio dei dati alla BDCM e per la consultazione dei dati regionali via internet. In particolare ciascuna zona dovra' essere dotata almeno di:

    1. personal computer collegato alla rete internet e stampante;

    2. indirizzo di posta elettronica dedicato;

    3. software microsoft access version 2002 o successiva.

    Ciascun servizio territoriale individua un veterinario e un impiegato amministrativo referenti per l'anagrafe canina.

  6. La consultazione dei dati su apposita sezione del sito web della Regione Molise prevede due tipi di accesso:

    1. i servizi veterinari dell'A.S.Re.M., previo inserimento di codici criptati, possono visualizzare tutti i dati presenti nella BDCM;

    2. il libero accesso, in seguito alla digitazione del codice identificativo, microchip o tatuaggio, consente agli organi di vigilanza ed a chiunque sia interessato di rintracciare il proprietario di un cane smarrito, controllare l'avvenuta iscrizione all'anagrafe del proprio cane, e di conoscere i riferimenti del servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente per territorio a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni.

  7. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprietario e dell'eventuale detentore, sono registrati nella banca dati informatizzata, a cura del servizio veterinario competente, gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi. Sono registrati in BDCM anche le attivita' di prevenzione delle nascite svolte dai servizi veterinari della A.S.Re.M. ed i passaporti rilasciati.

  8. Le modalita' di funzionamento e di implementazione della BDCM sono disposte dal servizio veterinario regionale e possono subire modifiche parziali in ordine alle necessita' tecniche o operative di buon funzionamento del sistema e al rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di sussidiarieta'.

  9. La BDCM e' la fonte ufficiale dei dati relativi all'anagrafe canina della Regione Molise.

  10. Il servizio veterinario regionale provvede ad implementare la banca dati nazionale dell'anagrafe canina istituita presso il Ministero della salute.

    Art. 5.

    Norme generali sull'identificazione dei cani 1. L'applicazione del microchip ai cani i cui responsabili risiedono stabilmente sul territorio regionale puo' essere effettuata esclusivamente da medici veterinari della A.S.Re.M. o da liberi professionisti autorizzati dalla Regione Molise.

  11. I veterinari liberi professionisti possono essere autorizzati ad espletare le attivita' di segnalamento e di applicazione dei microchip secondo le modalita' riportate nel presente regolamento.

  12. Per l'identificazione dei cani sul territorio regionale e la...

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