LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, recante: «Nuova disciplina dell'orario di apertura, dei turni e delle ferie delle farmacie».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

  1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2007, dopo le parole 'farmacie urbane' sono inserite le parole 'e rurali'.

  2. I commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/2007 sono soppressi.

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 4 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

  3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 25/2007 e' aggiunto il seguente comma:

    '1-bis. Nei comuni di interesse turistico, nei periodi di maggiore incremento delle presenze, il Sindaco puo' autorizzare le farmacie a derogare anche parzialmente alla chiusura infrasettimanale. La domanda e' inoltrata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende utilizzare la deroga ed e' immediatamente comunicata.

    all'A.S.Re.M. ai fini della definizione dei turni'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 5 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

  4. L'art. 5 della legge regionale n. 25/2007 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5 (Servizio pomeridiano feriale). 1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali di cui all'art. 3, il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato:

    1. nei Comuni capoluogo di provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti: una farmacia a battenti aperti a turno tra le farmacie del Comune;

    2. nei Comuni con piu' di una farmacia: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie del comune;

    3. nei Comuni e frazioni a farmacia unica: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza'.

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

  5. L'art. 6 della legge regionale n. 25/2007, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 31 dicembre 2007, n. 32, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Servizio festivo). 1. Le farmacie urbane e rurali non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festivita' infrasettimanale.

  6. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato:

    1. nel Comune capoluogo di regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo giorno feriale; l'altra di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario...

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