DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2008, n. 10 - Modifiche di regolamenti di esecuzione in materia di assistenza all'infanzia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 6 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 603 del 25 febbraio 2008.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia del 7 settembre 2005, n. 43 e' aggiunto il seguente comma 2:

    '2. Il presente decreto si applica anche alle microstrutture aziendali di cui all'art. 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 e successive modifiche, ad eccezione degli articoli 2, comma 1, 11 e 12'.

    Art. 2.

  2. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, e' cosi' sostituito:

    '1. Il servizio di microstruttura per bambini tra zero e tre anni e' gestito dai comuni, i quali possono a tal fine incaricare enti privati accreditati, non aventi fine di lucro'.

    Art. 3.

  3. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, e' cosi' sostituito:

    '1. La gestione sul territorio provinciale di servizi socio-educativi nella forma di microstruttura per la prima infanzia e di microstruttura aziendale e' soggetta ad accreditamento.

  4. L'accreditamento e' rilasciato dalla Direttrice o dal Direttore della ripartizione provinciale politiche sociali entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti erogatori del servizio.

  5. Per l'accreditamento delle microstrutture per la prima infanzia deve essere acquisito il parere del Comune competente per territorio.

  6. L'accreditamento di cui al comma 2 ha di norma validita' triennale.

  7. Il soggetto accreditato trasmette annualmente alla Ripartizione provinciale politiche sociali, una relazione attestante il permanere delle condizioni necessarie all'accreditamento'.

    Art. 4.

  8. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, e' cosi' sostituito:

    '1. La capacita' ricettiva massima della microstruttura e' di 20 posti-bambino'.

    Art. 5.

  9. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, e' cosi' sostituito:

    '4. Nella microstruttura e' garantita la presenza costante di almeno una o un assistente all'infanzia ogni cinque bambini presenti in struttura; in caso di servizio con capacita' ricettiva non superiore a cinque bambini, collocato presso altra struttura pedagogica, l'assistenza puo' essere prestata esclusivamente da una persona in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ferma restando la necessita' che venga garantita la costante vigilanza sui bambini accolti in struttura nonche' il coordinamento...

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