LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 15 - Incentivi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni di polizia locale. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 20 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), e' inserito il seguente:

    'Art. 6-bis.(Contributi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale). - 1.

    Al fine di incrementare e migliorare l'attivita' di polizia locale, la Regione promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le forme di collaborazione di cui al titolo I della parte IV della legge regionale n. 54/1998, mediante la concessione di contributi agli enti locali.

  2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

  3. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto che:

    1. i contributi sono concessi in misura non superiore al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili; tale percentuale e' graduata in relazione al numero e alla rilevanza delle funzioni esercitate, alla forma associativa prescelta. privilegiando le forme di collaborazione stabili, e al numero dei Comuni coinvolti, favorendo le forme associative che interessano i Comuni di minore dimensione demografica. Qualora il totale dei contributi massimi erogabili. in relazione alle richieste presentare, ecceda la disponibilita' di bilancio, il contributo spettante a ciascun richiedente e' ridotto in proporzione;

    2. il contributo ha carattere transitorio e tendenzialmente decrescente;

    3. la forma di collaborazione utilizzata ha una durata almeno quinquennale.

  4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, nel caso in cui le richieste di contributo comportino una spesa inferiore alle disponibilita' di bilancio. dispone l'eventuale destinazione dello stanziamento residuo ad integrazione dei trasferimenti agli enti locali nel limite della percentuale...

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