N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 10 dicembre 2008, ha approvato il disegno di legge n. 192 dal titolo 'Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale', pervenuto a questo Commissario dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 13 dicembre 2008.

Il provvedimento, oltre a contenere norme in materia di commissariamento delle autorita' d'ambito che non hanno individuato il soggetto gestore del Servizio idrico integrato, detta disposizioni sulle procedure di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani e, segnatamente, sul personale che vi presta servizio.

L'articolo 2, che cosi' recita: Disposizioni in materia di personale dell'E.A.S.- 1. Il personale dell'Ente Acquedotti Siciliani di ruolo o in servizio a tempo indeterminato alla data di messa in liquidazione dell'Ente, confluisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della regione, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta. In ogni caso, il trattamento economico accessorio del predetto personale e' assicurato nella stessa misura di quello applicato al personale di ruolo regionale. Il personale confluito e' utilizzato dall'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, per quanto strettamente necessario all'attivita' di liquidazione stessa ed in ragione delle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente medesimo. Il restante personale e' utilizzato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, nelle amministrazioni comunali, provinciali negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nelle agenzie e negli uffici dell'amministrazione regionale.

  1. Il personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani continua a mantenere il trattamento in atto goduto. Il trattamento previdenziale integrativo attualmente corrisposto dall'ente sara' erogato dalla regione.

  2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in 8.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008, si provvede con le disponibilita' UPB 4.2.1.5.3. - cap. 212032 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri per il 2009 e 2010, valutati in 30.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione per gli anni 2008-2010, U.P.B. 4.2.5.3.

Da' adito a censura di costituzionalita' per le motivazioni che di seguito si espongono.

L'Ente Acquedotti Siciliani, venne istituito con legge n. 24 del 19 gennaio 1942 come ente unico per la costruzione di nuovi acquedotti in Sicilia, il completamento di quelli in corso di costruzione da parte dello Stato e per la manutenzione di quelli gia' esistenti, al fine di rendere piu' efficiente il servizio idrico nei centri abitati. Dipendeva dal Ministero dei lavori pubblici, che ne esercitava le funzioni di tutela e vigilanza.

Con l'art. 5 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683 l'ente fu inserito nell'organizzazione indiretta della Regione Siciliana che ne assunse il controllo con la nomina degli organi e con una una produzione normativa (ex plurimis legge regionale 9 agosto 1980 n. 81 e legge regionale 21 agosto 1984 n. 59) volta...

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