LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 24 - Disciplina di riordino delle Comunita' montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 9 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalita' La Regione, nel quadro della leale cooperazione con il sistema delle autonomie locali, disciplina, con la presente legge, il riordino delle Comunita' montane, detta disposizioni per lo sviluppo della cooperazione locale e introduce norme a favore dei piccoli Comuni.

Art. 2.

Obiettivi e principi 1. Il presente Titolo detta disposizioni per il riordino delle Comunita' montane della Liguria anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

  1. La Regione riconosce il ruolo delle Comunita' montane per la valorizzazione del territorio montano promuovendo la ottimale ed equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, per lo sviluppo sociale, economico e territoriale delle zone montane.

  2. La Regione, con le presenti norme, disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Comunita' montane.

    Art. 3.

    Natura e ruolo 1. Le Comunita' montane sono enti costituiti tra Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, che svolgono funzioni proprie e funzioni conferite. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale.

    Art. 4.

    Ambiti territoriali 1. Gli ambiti territoriali delle Comunita' montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l'attivazione delle politiche a favore della montagna, l'esercizio delle deleghe di funzioni regionali e provinciali, nonche' un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.

  3. Il territorio della Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo, e' suddiviso in ambiti territoriali, in numero non superiore a tredici, entro ciascuno dei quali e' possibile istituire una sola Comunita' montana.

  4. Gli ambiti territoriali devono avere:

    1. una quota altimetrica media non inferiore a quattrocento metri sul livello del mare;

    2. una superficie territoriale minima pari a centotrenta chilometri quadrati;

    3. una popolazione residente pari ad almeno seimila abitanti;

    4. un indice di vecchiaia superiore al valore medio nazionale;

    5. un numero minimo di cinque Comuni;

    6. territori appartenenti alla medesima Provincia.

  5. Possono far parte degli ambiti territoriali di cui al comma 11 i Comuni gia' ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 1 della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunita' montane) e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei Comuni:

    1. costieri;

    2. con popolazione superiore a ottomila abitanti;

    3. con popolazione superiore a duemila abitanti e quota altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare;

    4. che non presentano continuita' territoriale con ambiti territoriali della Provincia di appartenenza;

    5. non in grado di garantire l'omogeneita' con l'ambito.

  6. Gli ambiti territoriali sono indicati nell''Allegato A' alla presente legge nel quale sono riportati i Comuni che fanno parte di ogni ambito e le planimetrie che definiscono i confini di ognuno.

  7. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alle successive revisioni dell''Allegato A', che si rendessero necessarie al fine dell'ottimale determinazione territoriale degli ambiti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

    Art. 5.

    Costituzione delle Comunita' montane

  8. Le Comunita' Montane possono essere costituite da Comuni, anche non contigui, ricadenti all'interno dello stesso ambito territoriale di cui all'art. 4.

  9. Per la costituzione di una Comunita' montana occorrono almeno cinque Comuni.

  10. I Comuni associati in una Comunita' montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.

    Art. 6.

    Procedura di costituzione della Comunita' montana 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, previa formale deliberazione dell'organo competente, presentano alla Regione la proposta congiunta per la costituzione della Comunita' montana, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 5 e ai commi 2 e 3 del presente articolo.

  11. La proposta dei Comuni per la costituzione di una Comunita' montana individua almeno le medesime dieci funzioni o servizi, fra quelli indicati nell''AllegatoB' alla presente legge, che tutti i Comuni proponenti conferiscono alla Comunita' montana.

  12. Per le proposte che prevedono Comunita' montane con piu' di dieci Comuni, e almeno cinque Comuni lo richiedano con proposta congiunta, il territorio delle stesse puo' essere suddiviso in due ambiti omogenei per garantire un razionale svolgimento delle funzioni e dei servizi. In tal caso l'obbligo di conferimento delle medesime dieci funzioni o servizi di cui al comma 2 vige esclusivamente all'interno di ciascun ambito omogeneo.

  13. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto costituisce la Comunita' montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

    Art. 7.

    Procedura di adesione alla Comunita' montana 1. Il Comune appartenente all'ambito territoriale di una Comunita' montana gia' costituita fra altri Comuni puo' aderire presentando alla Comunita' montana proposta di adesione formalmente adottata dall'organo competente.

  14. La proposta di adesione contiene il conferimento delle funzioni o dei servizi comunali gia' svolti in forma associata dalla Comunita' montana per conto di tutti i Comuni aderenti.

  15. Il Consiglio generale della Comunita' montana esprime con deliberazione il proprio parere sulla proposta di adesione entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

  16. Il Comune presenta alla Regione la proposta di adesione, corredata del parere favorevole di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta alla Comunita' montana.

  17. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, decreta l'adesione del Comune alla Comunita' montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

    Art. 8.

    Recesso del Comune dalla Comunita' montana 1. Il Comune appartenente ad una Comunita' montana puo', con provvedimento motivato dell'organo competente, deliberare il recesso dalla Comunita' montana dandone comunicazione alla stessa e alla Regione, al fine della formalizzazione dello scorporo ai sensi del comma 3.

  18. Al fine di salvaguardare la funzionalita' e gli equilibri economico finanziari della Comunita' montana, la comunicazione di recesso, di cui al comma 1, deve pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto.

  19. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, decreta il recesso del Comune dalla Comunita' montana con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

  20. In caso di inosservanza del termine perentorio di cui al comma 2, la comunicazione di recesso si intende presentata il 1° gennaio dell'anno successivo.

    Art. 9.

    Funzioni delle Comunita' montane 1. Le Comunita' montane sono titolari:

    1. di funzioni proprie attribuite dalle leggi statali e regionali;

    2. degli interventi per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;

    3. dell'esercizio di ogni altra funzione conferita dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;

    4. dell'esercizio associato di funzioni proprie comunali o delegate, conferite dai Comuni aderenti.

    Art. 10.

    Comuni non appartenenti a Comunita' montane 1. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza di Comuni alle Comunita' montane non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

  21. Per l'attuazione degli interventi speciali a favore delle zone montane previsti dalla normativa statale e regionale, i Comuni individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) che non facciano parte di alcuna Comunita' montana possono convenzionarsi con una Comunita' montana limitrofa.

    Art. 11.

    Rapporti convenzionali 1. La Comunita' montana puo' stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche con Comuni non facenti parte della Comunita' montana per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e di attivita'.

  22. Le convenzioni regolano espressamente i rapporti tra gli enti interessati.

    Art. 12.

    Gestione di servizi e forme associative 1. Le Comunita' montane, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'esercizio di servizi, possono avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalla legge per i Comuni e per le Province.

    Art. 13.

    Statuto e regolamenti 1. La Comunita' montana e' disciplinata dalle norme della presente legge e dal proprio statuto.

  23. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare prevede:

    1. la denominazione e la sede della Comunita' montana;

    2. la disciplina del funzionamento degli organi;

    3. le forme di collaborazione fra Comunita' montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;

    4. le forme di partecipazione dei Comuni alle attivita' della Comunita' montana;

    5. le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

    6. i criteri e le modalita' per la partecipazione dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT