LEGGE REGIONALE 4 luglio 2008, n. 22 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 9 luglio 2008) Il CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazioni all'art. 8

  1. All'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 28 aprile 1999 n.

    13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:

    'b-bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:

    1) progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorita' Portuali;

    2) concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;

    3) concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attivita' produttive di natura industriale e artigianale;

    4) concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale;

    b-ter) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni nei confronti:

    1) delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B ed E della Tabella “Tipologia delle opere” allegata alla Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 120 del 24 maggio 2001;

    2) delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della Tabella “Tipologia delle opere” allegata alla Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, nonche' piscine anche prefabbricate se comportanti strutture fisse di allocazione, passeggiate, percorsi pubblici, scogliere e impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni eccedenti i 20 mq di superficie;

    b-quater) all'approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi che interessino aree demaniali marittime, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione di massima di cui all'art. 7 della legge regionale n. 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e di cui all'art.52 della legge regionale n. 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e al successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III,

    Titolo I, Capo IV, del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera b-ter) in deroga alla sub-delega ai Comuni prevista dalle...

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