Ordinanza nº 179 da Constitutional Court (Italy), 18 Giugno 2014

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione18 Giugno 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 179

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure per l’attuazione del Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”), promosso dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, nel giudizio vertente tra la Tradeco srl e il Comune di Altamura, con ordinanza del 24 maggio 2013, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti l’atto di costituzione della Tradeco srl, nonché l’atto di intervento della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Raffaele Padrone per la Tradeco srl e Marcello Cecchetti per la Regione Puglia.

Ritenuto che il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con ordinanza depositata il 24 maggio 2013, ha sollevato questione di costituzionalità – in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione, questi ultimi nel testo anteriore alla sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) − dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure per l’attuazione del Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”), nella parte in cui prevede l’obbligo di corrispondere al Comune sede dell’impianto di smaltimento rifiuti somme di denaro a titolo di contributo a copertura del costo socio-ambientale (cosiddetto «contributo socio-ambientale») sulla censurata disposizione;

che il giudice a quo – ritenuta la rilevanza, controvertendosi (con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune convenuto) sul diritto alla corresponsione di somme di denaro a titolo di «contributo socio-ambientale» fondato dal Comune sulla censurata disposizione – afferma la non manifesta infondatezza della questione in quanto la pretesa avrebbe natura tributaria (ovvero di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost.) ed esulerebbe dall’ambito della potestà impositiva attribuita alle Regioni a statuto ordinario dal testo costituzionale nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla legge cost. n. 3 del 2001;

che tali affermazioni vengono sostenute...

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