N. 15 ORDINANZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 9 maggio 2007 dal Giudice di pace di Montebelluna, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Montebelluna, con ordinanza del 9 maggio 2007, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullita', che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'avviso per l'imputato della possibilita' di determinare l'estinzione del reato, secondo le disposizioni dell'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all'udienza di comparizione;

che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per diversi aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace sarebbe 'piu' sfavorevole' di quello ordinario, osserva che la norma censurata non prevede, riguardo alle condotte riparatorie suscettibili di determinare l'estinzione del reato, l'avviso che sarebbe invece prescritto, per la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall'art. 552, lettera f), del codice di procedura penale;

che, sempre a parere del rimettente, l'omessa previsione dell'avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra elencati;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT